Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104 del 31 ottobre 2022.
Com’è noto, la legge n.107/2015 ha previsto un bonus di 500 euro all’anno a favore dei docenti, spendibile per l’acquisto di tablet, computer, libri, ingresso a musei, corsi di formazione, ecc., riservandolo però ai soli docenti di ruolo.
Negli ultimi mesi, sono stati depositati migliaia di ricorsi da parte dei docenti precari, anche alla luce di quanto affermato sul punto dalla Corte Europea.
Si consideri infatti che la C.G.U.E., nella causa C‑450/21, ha stabilito che è illegittimo riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio del bonus di 500 euro, in quanto ciò si pone in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato.
Nel frattempo, anche molti istitutori hanno fatto ricorso al Giudice del lavoro, ritenendo ingiusta l’esclusione della loro categoria da tale beneficio.
Il Ministero ha sostenuto che il personale educativo non avrebbe diritto alla Carta docenti, sia perché non tenuto “ad un preciso obbligo formativo”, sia perché non inquadrabile nel profilo del personale docente.
Entrambe le obiezioni sono state ritenute infondate dalla Corte di Cassazione.
In realtà, l’art. 129, 4° comma, del CCNL- con riferimento al personale educativo- precisa che “rientra altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”.
Sul punto, la Corte ha osservato come – ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2016/18- “il personale docente ed educativo” “è collocato nella distinta area professionale del personale docente”.
Tale principio era del resto desumibile anche da quanto previsto dall’art. 127 del CCNL 2006/09, in base al quale “la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole”, rendendo evidente che l’istitutore ha il compito di integrare l’istruzione ricevuta dal corpo docente, nonché “di conferire agli alunni speciali complementi di cultura”.
Decisiva risulta poi la circostanza che il citato art. 25, al secondo comma, precisa che rientrano nell’area del personale docente “i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”.
Inoltre, lo stesso “Testo Unico” della scuola, all’art. 398, stabilisce che il personale educativo ha diritto al medesimo trattamento economico “dei docenti elementari”.
Poiché “è indubbio” che la Carta Docenti costituisce un “beneficio economico”, non può non convenirsi sul fatto che essa debba essere attribuita al personale docente, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori” (Corte di Cassazione, n. 32104/2022).
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