La Carta di Treviso, approvata nel 1990, dall’Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi – d’intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso – fissa le regole deontologiche riguardanti i minorenni. Il documento era stato già rivisto nel 2006, alla luce dei cambiamenti intervenuti nel mondo dei media, e oggi, dopo circa quindici anni viene nuovamente rivisitato. La Carta, come si legge nel documento, trae ispirazione dai principî e dai valori della Costituzione, della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, recepita in Italia dalla legge n. 176/1991, delle normative internazionali ed europee e della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti (n. 69/1963) per estensione dell’art. 2.
La Carta detta le regole deontologiche dei giornalisti a tutela dei bambini e degli adolescenti coinvolti a qualsiasi titolo in vicende di cui si occupa l’informazione. La premessa su cui si basa è che nel corso degli anni si sono verificati profondi cambiamenti, in primo luogo nell’informazione multimediale, che richiede al mondo dell’informazione ai giornalisti in prima persona di prestare ancora più sensibilità e attenzione nell’osservanza dell’obbligo di tutelare i diritti dei minori.
La redazione della bozza si è appena conclusa e ora sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Nazionale. E’ stata elaborata da un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell’Ordine nazionale dei giornalisti e della FNSI e integrato da osservatori dell’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza e da vari esperti.
Il testo definitivo della Carta, sul quale l’Autorità garante emetterà un parere, dopo essere stato approvato dai consigli nazionali dell’Ordine e della Fnsi, sarà sottoposto anche al vaglio del Garante della Privacy.
La priorità della bozza è il superiore interesse dei bambini e degli adolescenti, e la prima forma di tutela è l’anonimato del minorenne e pertanto il giornalista, si legge nel documento, opera attraverso il bilanciamento responsabile dei principi costituzionali riguardanti la libertà di informazione e la protezione dei bambini e degli adolescenti.
Nella bozza viene anche ribadito il ruolo fondamentale del linguaggio, ovvero la scelta dei termini e dell’approccio al minore stesso: Vanno usate le parole e le immagini più appropriate, evitando stereotipi o termini suggestionanti che determinino una percezione lesiva della dignità di bambini e adolescenti o dannosa per la formazione della loro identità.
La proposta di bozza è costituita da dieci articoli, tra cui vale la pena ricordare il primo, che afferma che il rispetto delle norme deontologiche non esime il giornalista dall’osservanza di tutte le disposizioni penali, civili e amministrative che regolano l’attività di informazione in materia di minorenni. Il secondo e il terzo e il settimo si occupano di anonimato, riservatezza, protezione dei dati personali e dell’immagine del minorenne, anche nei casi di violenza, reati sessuali e fatti di straordinario interesse pubblico.
Il quinto e il sesto e il decimo articolo intendono prevenire la spettacolarizzazione e le conseguenze negative nei suoi confronti. L’ottavo e il nono si riferiscono a minorenni malati, svantaggiati, per cui occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende, soprattutto quando queste coinvolgono i soggetti più vulnerabili. Si ribadisce in ogni caso di evitare pregiudizi e stereotipi.
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