Carta docente 2016/2017: rendicontazione delle spese sostenute entro il 30 novembre 2016

Con la nota prot. n. 5314 del 10 marzo il Miur ha fornito indicazioni alle scuole per la rendicontazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per l’anno scolastico 2016/2017.

In particolare, con riferimento alle spese sostenute dai docenti nel periodo 1° settembre – 30 novembre 2016, afferenti all’anno scolastico 2016/2017, attraverso l’applicazione web cartadeldocente.istruzione.it, all’atto della registrazione, i docenti hanno avuto la possibilità di ottenere il riconoscimento delle spese già sostenute nin questo periodo, nell’ambito della somma complessivamente prevista (500 euro) per il corrente anno scolastico.

Il ricorso a tale procedura comporta la possibilità di ottenere il rimborso da parte dell’Amministrazione delle spese già sostenute con una corrispondente riduzione della somma spendibile per il corrente anno scolastico mediante l’utilizzo della citata applicazione web (che, ricordiamo, è stata resa disponibile dal 1° dicembre scorso). In altri termini, la disponibilità prevista di euro 500 per l’anno scolastico 2016-2017 è decurtata dell’importo rimborsato al docente per le spese effettuate nel periodo 1 settembre – 30 novembre 2016.

 

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A tal fine l’applicazione web ha consentito (e consente tuttora) di generare un’autodichiarazione delle somme già spese nel predetto periodo, con l’indicazione degli ambiti relativi ai beni e ai servizi acquistati.

Tale dichiarazione si può generare fino al 28 aprile 2017. Dopo tale data non sarà più possibile per il docente richiedere il rimborso di quanto già speso e, pertanto, la relativa funzionalità non sarà più disponibile.

In allegato alla nota il Miur rende anche disponibile un fac-simile che consente di recedere dalla richiesta di rimborso delle spese effettuate nel periodo Settembre – Novembre 2016 eventualmente già presentata e di poter, quindi, disporre dell’intera somma di euro 500 prevista per l’anno scolastico 2016-2017.

Cosa deve fare il docente con l’autodichiarazione?

Il docente che voglia richiedere all’amministrazione il rimborso delle somme anticipate, generando la relativa autodichiarazione, dovrà recarsi, entro e non oltre il 20 maggio 2017, presso la segreteria della scuola di servizio o, per i docenti che prestino servizio in altri uffici (come, ad esempio, i docenti in posizione di comando o collocati fuori ruolo), presso una qualsiasi istituzione scolastica presente nel territorio nazionale, esibendo la stampata dell’autodichiarazione generata e gli scontrini e/o fatture relativi alle spese effettuate nel periodo Settembre – Novembre 2016, per le quali si chiede, appunto, il rimborso.

Questo è l’unico modo per ottenere il rimborso.

Il docente che intende, invece, ritirare l’istanza di rimborso già presentata, deve recarsi presso la segreteria della scuola di servizio o, qualora prestino servizio in altri uffici, presso quella di un’istituzione scolastica presente nel territorio nazionale e consegnare il modulo allegato alla nota in commento, debitamente compilato e sottoscritto. La volontà di ritirare l’istanza di rimborso può essere riferita unicamente all’intero importo e non può essere parziale.

A seguito della consegna del modulo, la scuola provvede alla registrazione dell’informazione sull’applicazione SIDI “Carta del Docente” > “Gestione delle autodichiarazioni” e, al termine delle operazioni, la disponibilità della somma prevista per l’anno scolastico 2016-2017, pari ad euro 500, è ripristinata per intero.

Cosa devono fare le scuole?

Da aprile 2017 sul portale SIDI del MIUR sarà disponibile alle istituzioni scolastiche l’applicazione web “Carta del docente”.

Tramite le apposite funzionalità le scuole potranno gestire la rendicontazione delle somme spese nel periodo 1 settembre 2016-30 novembre 2016.

Quando la scuola eroga formazione

Infine il Miur chiarisce che per l’erogazione di attività di formazione da parte delle istituzioni scolastiche attraverso la “Carta del Docente”, le scuole devono procedere alla sola validazione dei buoni di spesa, che si effettua inserendo negli appositi campi della funzione “valida buono” accessibile al link sia il codice esercente (in possesso della scuola) e sia il codice del buono (fornito dal docente). La scuola non deve quindi effettuare fatturazione tramite “fatturaPA”, poiché i buoni sono rimborsati direttamente da Consap, successivamente alla loro validazione, sul conto corrente intestato all’istituzione scolastica con causale specifica “codici buoni validati …” contenente i codici dei buoni validati dall’istituzione scolastica stessa.

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Lara La Gatta

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