Come abbiamo riportato in precedenza, è stato approvato in Commissione Cultura e Istruzione al Senato l’emendamento che prevede l’estensione della carta del docente anche ai docenti precari.
In attesa dell’approvazione in Aula al Senato, abbiamo raccolto alcuni commenti di insegnanti con contratto a tempo determinato sul bonus destinato alla formazione e aggiornamento.
Spiccano le reazioni negative: “Il contentino per i precari è arrivato; sanno che a settembre ne avranno bisogno per la Dad e furbamente mettono a disposizione anche per loro la carta docente. Per l’assunzione e immissione al ruolo invece vogliono fare un concorso che hanno complicato ulteriormente con una ministra che non ascolta nessuno…“; “Che grande notizia! Mentre la scuola italiana affonda noi alzeremo il braccio con la carta docente e la sventoleremo“; “Noi solo 300€….ci fanno lo sconto“; “Ma che gentili….i precari restano precari….però!” “Ma noi non lavoriamo come quelli di ruolo? Perché solo 300 euro?“; “Non ci permettono di essere assunti a settembre e per consolazione tirano fuori dal cilindro 300 euro? Cos’è, il premio consolazione?”
La Tecnica della Scuola è ente di formazione riconosciuto dal Ministero. (I NOSTRI CORSI)
Dai commenti riportati e molti altri sui nostri canali social, si comprende che i precari non hanno digerito per niente bene l’intesa sul concorso straordinario che di fatto, per il prossimo anno scolastico, non prevederà le stabilizzazioni del precariato come previsto inizialmente.
Senza contare che gli insegnanti precari impegnati con la didattica distanza fino ad oggi, hanno già utilizzato le loro risorse per mandare avanti l’attività didattica online. Quindi, il bonus verosimilmente, dal loro punto di vista, arriverà troppo tardi.
Emendamento 2.103
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis) Il fondo di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l’anno 2020.
6-ter) Le risorse di cui al comma 6-bis) sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell’importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis), nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 2».