Tutti i docenti precari hanno diritto a ricevere la Carta elettronica da 500 euro, compresi gli arretrati per gli anni pregressi.
Con recentissima sentenza di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato ha aperto un varco alla possibilità per i docenti precari di religione cattolica – ma il principio vale per tutti i docenti precari – di ottenere anch’essi, come tutto il restante personale di ruolo, la c.d. Carta elettronica del valore di 500 euro annui.
La legge 107/2015 ha istituito la Carta elettronica
La legge 107/2015 ha previsto l’istituzione di una Carta elettronica del valore nominale di 500 euro per l’aggiornamento e la formazione del docente, da utilizzare per l’acquisto di libri e di testi, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.
Prevista solo per i docenti di ruolo
Il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, ha tuttavia indicato come suoi esclusivi destinatari solo i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali, con esclusione quindi del personale non di ruolo.
Migliaia di docenti esclusi
Migliaia di docenti precari che – annualmente – contribuiscono a garantire il regolare svolgimento dell’attività scolastica sono quindi rimasti esclusi dalla concessione di questo supporto economico finalizzato ad agevolare l’aggiornamento e la formazione professionale.
Il Consiglio di Stato ritiene illegittima l’esclusione dei precari
Con una pronuncia resa su un ricorso proposto da un gruppo di docenti precari di religione cattolica, ma il principio è di portata generale e quindi estensibile a tutto il personale docente precario, il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto illegittimo escludere detta categoria di personale dall’erogazione della Carate elettronica.
Anche per i precari sussiste il dovere alla formazione
A parere del Consiglio di Stato, in coerenza con i principi di parità di trattamento e di buon andamento della Pubblica amministrazione, non si può infatti escludere l’obbligo alla formazione anche per il personale precario, essendo insostenibile che l’Amministrazione si avvalga di quest’ultima categoria di personale per l’erogazione del servizio scolastico senza pretenderne un adeguato livello di aggiornamento e formazione.
Conseguentemente, estendendosi anche ai precari l’obbligo di formazione ed aggiornamento non può negarsi loro il diritto a fruire dell’ausilio, consistente nella Carta elettronica annuale da 500 euro, utile ad agevolare l’aggiornamento e la formazione professionale.
Ai precari la Carta docenti sia per il futuro che per il passato
Tutto il personale docente non di ruolo ha pertanto diritto non solo a ricevere per il futuro la Carta elettronica ma, alla luce della chiara decisione del Consiglio di Stato, ha anche diritto a riceverla per gli anni di servizio già prestati.
Come fare per rivendicare l’attribuzione della Carta elettronica
Sicuramente il Ministero non aprirà spontaneamente i cordoni della borsa erogando anche ai precari la Carta elettronica, a maggior ragione per i rapporti di lavoro già conclusi, pertanto sarà necessaria un’azione legale innanzi al Giudice del lavoro per rivendicare il diritto alla corresponsione della Carta docenti per tutti gli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato, con la possibilità per ciascun docente di recuperare almeno 2500 euro se si è prestato servizio negli ultimi 5 anni.
È consigliabile intanto procedere con una lettera di messa in mora dell’Amministrazione, al fine di interrompere i termini di prescrizione, per poi procedere con l’azione legale.