Il DPCM 28/11/2016 riguardante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 dell’1/12/2016.
Il decreto contiene tutte le indicazioni per:
- l’assegnazione della Carta di 500 euro ai beneficiari interessati, cioè i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari;
- le modalità di utilizzo, tramite l’applicazione web (previa acquisizione delle credenziali SPID) e la generazione di buoni spesa utilizzabili presso le strutture, gli esercenti e gli enti registrati;
- le modalità di rendicontazione delle somme non spese o non ammissibili.
Per quanto riguarda, in particolare, quest’ultimo punto, il MIUR fornisce le seguenti indicazioni:
- le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili sono recuperate a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l’erogazione riferita all’anno scolastico successivo;
- le somme riferite allo scorso a.s. 2015/2016, non spese entro il 31 agosto 2016, devono essere improrogabilmente utilizzate e rendicontate entro il 31 agosto 2017. Le predette somme, non rendicontate al 31 agosto 2017, saranno recuperate a valere sull’erogazione dell’anno scolastico 2017/2018 e le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili sono recuperate a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l’erogazione riferita all’anno scolastico successivo;
- le somme relative all’anno scolastico 2016/2017 già spese dal singolo docente dal 1° settembre 2016 al 30 novembre 2016 sono registrate e comunicate al MIUR tramite l’applicazione. Le relative somme sono erogate ai diretti interessati, previa rendicontazione, dalle istituzioni scolastiche.
Il DPCM regola anche i casi di docenti sospesi dal servizio. Al docente è stato sospeso per motivi disciplinari non è consentito l’utilizzo della Carta e l’importo non può essergli assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Se la sospensione avviene dopo l’assegnazione dell’importo, la somma assegnata verrà recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, se non sufficienti, sull’assegnazione dell’anno scolastico di ripristino del beneficio.
Infine, il MIUR precisa che la Carta non è più fruibile all’atto della cessazione dal servizio e si procederà alla sua revoca nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno scolastico.
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