La decisione della Corte di Giustizia del maggio 2022 che ha ritenuto illegittima l’esclusione dei docenti precari dalla erogazione della Carate elettronica del docente da parte della legge 107/2015, cui è seguita, e sta ancora seguendo, una vera e propria valanga di sentenze conformi da parte dei Tribunali italiani, sembra abbia fatto breccia, seppure entro certi limiti, nel cuore del Governo.
Lo schema di decreto legge recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello stato italiano” apre infatti al riconoscimento della Carta docente, originariamente prevista solo per il personale di ruolo, anche al personale precario, sebbene non a tutte le tipologie.
È previsto infatti che, a modifica dell’art.1, comma 121, della legge n.107/2015, il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, dell’importo massimo di euro 500 annui, anche ai docenti non di ruolo, ma solo quelli con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
In sostanza, la Carta docente verrà riconosciuta solo ai docenti precari con incarico annuale al 31 agosto, e non pure ai docenti precari con incarico fino al termine della attività didattiche, quindi con contratto al 30 giugno, e nemmeno ai supplenti temporanei.
Seppur decisamente positiva, la prevista modifica non è del tutto in linea con la prevalente giurisprudenza dei giudici del lavoro, oltre che con i principi enunciati dalla Corte di giustizia.
Invero, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza, in materia di formazione le norme di riferimento non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell’Amministrazione.
Difatti va tenuto conto che l’aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all’innovazione didattico-pedagogica; che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale docente in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità; che l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ed infine che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, senza alcuna distinzione circa la durata del contratto a termine, così come già affermato dalla Cassazione in relazione ad esempio al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è quindi comparabile con quello dei docenti assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che, del resto costituisce proprio il fattore in virtù del quale essi non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria.
Seppur si tratta di una notizia certamente positiva, resta tuttavia ancora aperta la partita giudiziaria per il riconoscimento della Carta docente anche a tutti i docenti precari con contratto fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno, e che abbiano prestato servizio durante l’anno con supplenze temporanee.
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