Non si contano più le sentenze di accoglimento dei ricorsi dei docenti precari per la mancata attribuzione della Carta docente.
Leggermente diversa la situazione del personale educativo, per il quale la Carta docente non è prevista, neppure per il personale di ruolo.
Com’è noto, la Carta docente è strettamente legata all’attività di formazione, ma – stranamente – pur essendo previsto un obbligo di formazione sia per il personale precario che per il personale educativo, la legge n.107/2015 ha previsto l’erogazione del bonus di 500 euro all’anno a favore dei soli docenti di ruolo.
Com’è noto, la C.G.U.E., nella causa C‑450/21, ha stabilito che è illegittimo riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio del bonus di 500 euro, in quanto ciò si pone in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato.
Dal canto suo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104 del 31 ottobre 2022, ha riconosciuto il pieno diritto del personale educativo (i cosiddetti “istitutori”) di fruire del beneficio, pur non essendo gli istitutori dei docenti in senso stretto.
Il personale educativo è certamente tenuto alla formazione, come espressamente affermato dall’art. 129, 4° comma, del CCNL, secondo cui “rientra altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”.
Secondo il Ministero, però, sarebbe arbitrario considerare il personale educativo nell’area docente.
Tale tesi si scontra però con quanto espressamente previsto dal CCNL che all’art. 25 dispone che “il personale docente ed educativo” “è collocato nella distinta area professionale del personale docente”.
La risposta a tale domanda sembrerebbe persino ovvia, eppure il Ministero nei Tribunali sostiene che la Carta docente non costituirebbe un beneficio economico, in quanto non soggetta a tassazione.
Per queste ragioni, la mancata erogazione della Carta docente ad educatori e precari non rappresenterebbe una discriminazione.
Tale ardita tesi non viene condivisa dalla Magistratura, per la quale “è indubbio” che la Carta docente costituisce un “beneficio economico”.
Poiché il “Testo Unico” della scuola, all’art. 398, stabilisce che il personale educativo ha diritto al medesimo trattamento economico “dei docenti elementari”, la Carta docente deve essere attribuita a tutti i docenti, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori” (Corte di Cassazione, n. 32104/2022).
Sulla base di tale autorevole precedente, la Corte d’Appello di Roma – cui si era rivolta l’Avvocatura dello Stato chiedendo la riforma di una sentenza (favorevole al personale educativo) del Tribunale di Cassino – con sentenza n. 433/2023 ha rigettato l’appello del Ministero, ribadendo così il pieno diritto del personale educativo di fruire del beneficio.
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