Precari

Carta docenti 500 euro, per il Consiglio di Stato va data anche ai docenti annuali di religione

La carta annuale per l’aggiornamento e la formazione va data anche ai docenti supplenti annuali di religione: lo comunica lo Snadir, dopo l’esito del ricorso presentato dallo stesso sindacato al Tar del Lazio e successivamente al Consiglio di Stato.

Secondo l’organizzazione sindacale, la decisione di escludere i precari annuali dall’assegnazione del bonus annuale violerebbe la Direttiva Comunitaria 1999/70/CE: questo perchè, sostiene lo Snadir, “l’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti (di ruolo e precari) e l’incentivo economico riconosciuto dalla “Carta” è una condizione indispensabile per la piena realizzazione della professionalità docente”.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza odierna n.1842/2022, ha quindi riconosciuto il diritto ad ottenere la Carta docente (bonus 500 euro) anche agli insegnanti di religione cattolica incaricati annuali (docenti a tempo determinato), poiché anche per gli strumenti, le risorse e le opportunità, che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo.

Principio tutelato, in via primaria dall’art. 3 Cost. in materia di tutela del diritto di uguaglianza e non discriminazione, dall’art. 35, Cost., in materia di tutela della formazione ed elevazione professionale dei lavoratori e dell’art. 97, Cost. in materia di imparzialità e buon andamento amministrativo.

Secondo lo Snadir, a questo punto non vi sono dubbi: “la lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un’interpretazione costituzionalmente orientata che rispetti i citati parametri costituzionali”.

E ancora: “Sotto diverso profilo non può applicarsi il principio di “lex posterior derogat priori”, nel senso prospettato dall’amministrazione, considerato che la legge 107/2015 non può derogare la riserva di competenza contrattuale che permane in materia di formazione professionale, attualmente, regolamentata dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007”.

In conclusione, per il sindacato “non vi può essere una formazione a “doppia trazione”, tra docenti di ruolo e non di ruolo, poiché la qualità dell’insegnamento è basata, appunto, sulle pari opportunità formative e di miglioramento professionale garantite anche dalla Carta del docente”.

Resta ora da capire quali effetti avrà la sentenza: il ministero dell’Istruzione provvederà, tramite il Mef, ad assegnare i 500 euro annui anche ai 15mila precari che ogni anno sottoscrivono un contratto annuale? Poi ve ne sarebbero almeno altri 150mila di disciplina comune…

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Alessandro Giuliani

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