Il 6 novembre del 2020 è stato emanato dal presidente del consiglio dei ministri il decreto che disciplina i criteri per il rilascio della carta europea della disabilità, e le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della medesima, autorizzando l’INPS al rilascio della stessa.
La carta europea della disabilità (Disability Card), rilasciata su richiesta dell’interessato, è un documento d’identificazione dei soggetti disabili che permette di usufruire dei benefici e dei servizi nei paesi europei che volontariamente aderiscono al raggiungimento di obiettivi strategici 2010-2020 in materia di disabilità.
La carta europea della disabilità ha lo scopo di agevolare i soggetti disabili nell’accedere a determinati servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sia in Italia sia negli altri paesi dell’Unione Europea che volontariamente aderiscono al programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020», e prevede, come obiettivo specifico, la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità.
Per ottenere la carte della disabilità, così come è precisato nella circolare dell’INPS n° 46 del primo aprile 2022 in riscontro all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è necessario appartenere a una delle seguenti categorie:
• invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
• invalidi civili minorenni;
• cittadini con indennità di accompagnamento;
• cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• ciechi civili;
• sordi civili;
• invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
• invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
• invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;
• inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
• cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
L’INPS, cui va rivolta la domanda, dopo aver verificato il possesso dei requisiti necessari, rilascia la carta europea di disabilità, esonerando qualsiasi amministrazione dello stato, o soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto apposite convenzioni (verificabili nel sito del ministero della disabilità), dal richiedere certificazioni cartacee o altro documento attestante lo stato di disabilità.
Sulla Carta oltre alla fotografia del titolare sono riportati il nome, cognome e la data di nascita, il numero del documento e la data di scadenza, il QR-Code contenente le informazioni relative all’esistenza della condizione di disabilità.
La Carta europea della disabilità, consegnata, per il tramite di Poste Italiane, direttamente all’indirizzo di residenza del richiedente o ad altro recapito da lui indicato, è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità prevista e comunque per non più di dieci anni dal momento del rilascio.
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