Dal documento che indica le nuove disposizioni sanitarie ad interim per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, si evince in prima battuta che nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il DS o il suo delegato referente Covid, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate: la comunicazione si trasmetterà, in accordo alle misure previste dal presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o all’esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l’isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, i dirigenti scolastici dovranno, a parere dello scrivente, siglare un protocollo d’intesa con strutture convenzionate del territorio per l’esecuzione di tamponature eseguibili in tempi certi, vincolate alla certificazione di attestazione mediche che acclarino la negativizzazione testata affinché si possa rientrare nella comunità scolastica.
Infine, un altro profilo di incongruenza è dettato dal fatto che i dirigenti scolastici o i loro referenti Covid dovranno sapere tra gli operatori scolastici e gli alunni chi sia vaccinato o meno, così da applicare preventivamente le disposizioni di cui alla tabelle standardizzate proposte, in antitesi con i vincoli recentemente e correttamente formalizzati dal garante della privacy.
In attesa di evoluzioni ed eventuali aggiornamenti, si prevede un “orizzonte” pieno di nubi proprio per i dirigenti scolastici.