La responsabilità di controllo e vigilanza degli alunni non scatta solo nelle mura scolastiche, ma è in essere anche sugli scuolabus. A ribadirlo è stata il 27 marzo la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso dei due responsabili del servizio di trasporto scolastico i quali, giunti a poche fermate prima della scuola, avevano lasciato scendere dal pullman un alunno. Il giovane poi nel raggiungere l’istituto da solo era scivolato sulla neve e si era si procurato delle lesioni. Che hanno indotto la famiglia a denunciare l’accaduto. E a chiedere i danni ai titolari del servizio di trasporto per abbandono di minore.
Attraverso la sentenza n. 11655, la Cassazione ha condannato l’azienda privata specializzata nel trasporto degli studenti, rei di aver di fatto lasciato al suo destino il minore sceso anzitempo dallo scuolabus.
La quinta sezione penale, confermando quanto già espresso dalla Corte d`Appello di Potenza, ha ritenuto i due imputati responsabili dell`accaduto, in quanto strettamente connesso all`azione di abbandono, dal momento che – riporta il sito Cassazione.net – “ogni abbandono deve essere considerato pericoloso, poichè l`interesse tutelato dalla norma penale si focalizza sulla violazione dei doveri di custodia del minore“.
La Cassazione ha quindi sottolineato il fatto che il “delitto” ascritto agli imputati era integrato dall`omesso adempimento dei doveri legati al servizio prestato di custodia e di cura sul minore, che evitasse un pericolo per l`incolumità del bambino: dunque l`azione illecita è stata l`abbandono e non il pericolo che ne è la conseguenza.
La Cassazione ha quindi sottolineato il fatto che il “delitto” ascritto agli imputati era integrato dall`omesso adempimento dei doveri legati al servizio prestato di custodia e di cura sul minore, che evitasse un pericolo per l`incolumità del bambino: dunque l`azione illecita è stata l`abbandono e non il pericolo che ne è la conseguenza.
E una sentenza di questo tipo, aggiungiamo noi, rappresenta un vera condanna per gli autori del danno: essendo stato accertato il “dolo”, non potranno infatti esercitare alcun eventuale diritto assicurativo.