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Cassazione: genitori vigilino sulle assenze dei figli

Gli insegnanti devono sempre informare le famiglie sull’andamento delle assenze degli studenti in età di scuola dell’obbligo, ma i genitori devono comunque vigilare sulla frequenza dei figli a scuola. In caso di negligenza, i genitori vanno infatti contro un loro dovere fondamentale. E’ questo il senso della sentenza della terza sezione penale della Cassazione, la n. 37400 dell’11 ottobre, che ha accolto il ricorso della procura contro la decisione del Giudice di Pace di Staiti Brancaleone con la quale era stato assolto un papà che non si era accorto delle assenze da scuola delle figlie minori. La Suprema Corte è voluta intervenire con durezza sull’importanza della frequenza regolare dell’obbligo scolastico: in pratica, la famiglia non può giustificarsi sostenendo che non è stata informata ufficialmente delle assenze.

 
Proprio su questo punto, nella sentenza di assoluzione, del 4 settembre scorso, il Giudice di Pace di Staiti Brancaleone era stato di tutt’altro avviso proprio perché “mancava la prova che fosse stata inviata ai genitori la comunicazione con la quale li si informa delle assenze dei figli dalla scuola, sicché mancava anche la prova dello elemento soggettivo del reato non essendo certa la conoscenza del comportamento del minore da parte dei genitori. Invero, trattandosi di numerose famiglie di nomadi interessate al fenomeno, si generava una situazione di dubbio sulle persone dei genitori e sui minori, ricorrendo numerosi casi di omonimia”.
A distanza di poco più di un mese, la Cassazione ha ribaltato la tesi annullando l’assoluzione e rinviando la causa allo stesso Giudice di Pace; il quale stavolta, però, dovrà tenere conto di una sentenza che pesa come un macigno. Solo in poche e circostanziate situazioni l’obbligo dell’istruzione scolastica è infatti, per usare le parole dei giudici, “inattuabile”: e cioè quando c’è “mancanza assoluta – si legge nella sentenza del Palazzaccio – di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell’alunno; la disagiata distanza tra scuola e abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell’obbligato non consentono l’utilizzo dei mezzi privati; il rifiuto volontario ed assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali”.

Se invece lo studente se ne va a spasso invece di seguire le lezioni e il genitore fa finta di niente o comunque non interviene scatta la responsabilità: una colpa che stavolta, nella sentenza di Staiti Brancaleone, si tradurrà in nel conferimento di una multa. La prossima si potrebbe passare a conseguenze più pesanti.

Alessandro Giuliani

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