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Cassazione: i docenti che schiaffeggiano l’alunno compiono reato penale

Un docente che schiaffeggia come prassi gli alunni, va giudicato per aver compiuto dei maltrattamenti, non solo per abuso dei mezzi di correzione.

Lo ha deciso la Cassazione (sentenza n. 4170 della sesta sezione penale), che ha così annullato, in accoglimento della richiesta della procura generale di Brescia, la sentenza con cui la corte d’appello aveva riqualificato in senso più favorevole l’imputazione a carico dell’insegnante.

Secondo i giudici d’appello, non in tutti i casi presi in esame ci si trovava di fronte a “comportamenti inequivocabilmente vessatori”, le condotte “abnormi” si verificavano “durante l’orario della lezione”, e dunque “non sono avulsi da tale specifico ambito”, “senza segni di paura e di apprensione dei bambini”.

Per la Suprema Corte va quindi punita più severamente, l’insegnante dai metodi violenti della scuola di Capo di Ponte, in Val Camonica, arrestata nel 2012. La donna era stata colta in flagrante dalle telecamere, piazzate dai carabinieri dopo le prime segnalazioni mentre schiaffeggiava un alunno di terza elementare.

 

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La conclusione era stata dunque che non ricorresse il dolo di sottoporre le piccole vittime ai maltrattamenti, ma che la donna agisse nel convincimento di educare e correggere.

Il pg aveva presentato ricorso in Cassazione per ottenere una condanna più severa. La maestra ricorreva a sua volta obiettando l’utilizzo delle riprese video.

La Cassazione ha giudicato fondato il ricorso del procuratore, sottolineando che “l’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuta da ‘animus corrigendi’, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti” (art.572 del codice penale), come “correttamente già ritenuto dal primo giudice”.

Mentre per quanto riguarda il ricorso della maestra, gli ermellini l’hanno dichiarato inammissibile, dal momento che già in fase cautelare la Cassazione aveva stabilito che le riprese effettuate dai carabinieri fossero utilizzabili anche in assenza di preventiva autorizzazione del giudice, poiché l’aula scolastica è un ambiente riconducibile ad un “luogo aperto al pubblico”. Ora la corte d’appella di Brescia dovrà ripronunciarsi per quantificare la pena sulla base di quanto stabilito dalla Cassazione.

 

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Alessandro Giuliani

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