Non si è ancora chiusa la lunga battaglia legale che vede protagonisti i diplomati magistrale ante 2001/2002, che rivendicano la natura abilitante del titolo di studio ed il conseguente diritto di accesso alle Gae.
È degli scorsi giorni una interessante pronuncia della Corte di Cassazione sul tema del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.
Le note pronunce del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019 avevano enunciato un principio molto chiaro, nella lettura offerta dal Giudice amministrativo: il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 non ha valore abilitante, in quanto allo stesso viene riconosciuto valore legale solo in via “strumentale”; consentirebbe quindi a coloro che lo hanno conseguito, di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione.
Tuttavia, con una recentissima sentenza del 15 febbraio scorso (n. 3830/2021), secondo la Corte di cassazione va invece riconosciuta la natura abilitante del diploma, risolvendo – si spera in via definitiva- le problematiche ingenerate dalle affermazioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che comportavano l’impossibilità per i diplomati magistrali non solo di ottenere l’inserimento nelle graduatorie di istituto nella fascia riservata ai docenti abilitati, ma addirittura di insegnare.
Anche se ha confermato, ribaltando l’orientamento del Giudice amministrativo, il valore abilitante del diploma magistrale, la Cassazione ha tuttavia sostenuto che il conseguimento di un titolo abilitante prima della chiusura delle graduatorie permanenti non sarebbe sufficiente a consentire l’inserimento in GAE, in quanto la legge finanziaria del 2007, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, si sarebbe limitata a fare salvo il diritto all’inserimento solo dei docenti che avrebbero potuto richiedere l’inserimento nelle soppresse graduatorie permanenti.
Secondo la pronuncia in commento, i diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 non potrebbero pertanto richiedere l’inserimento in GAE, in quanto la precedente normativa avrebbe consentito l’inserimento nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie permanenti ai soli docenti che, oltre al possesso del diploma, avevano anche superato una procedura selettiva.
Alla luce della citata pronuncia della Corte di Cassazione, e del già noto orientamento del Consiglio di Stato, risulta ancora più urgente un intervento del Legislatore che offra la giusta tutela alle migliaia di docenti coinvolti in questa annosa vertenza.
Nelle prossime settimane si attende la decisione da parte del Consiglio di Stato di alcuni ricorsi in appello, e vedremo come i Giudici di Palazzo Spada affronteranno il problema dei docenti inseriti in Gae con riserva e già assunti a tempo indeterminato, mentre a fine marzo dovrebbero esprimersi le Sezioni unite della Corte di Cassazione in ordine alla individuazione – definitiva – del Giudice munito di giurisdizione in questa materia.
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