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Cassazione: l’infortunio dell’alunno nell’ora di educazione fisica va risarcito

L’alunno che si infortuna durante l’ora di educazione fisica ha diritto al risarcimento del danno, se la scuola non prova di aver fatto il possibile per evitare l’evento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35281/2021, con la quale ha sancito che all’alunno che si infortuna durante l’ora di educazione fisica deve essere risarcito il danno riportato, se l’istituto scolastico non dimostra di aver fatto il possibile per evitare il danno a nulla rilevando la dinamica del sinistro ma unicamente il danno subito ,non rilevando, altresì, la competizione e l’intemperanza degli alunni, giacché, secondo gli Ermellini spetta all’istituto scolastico sorvegliare e tutelare la loro incolumità.

La condanna del MIUR

Con il dispositivo giudiziale il Miur è ritenuto responsabile, in sede di appello, in relazione ai danni subiti dall’ alunno durante l’ora di educazione fisica svoltasi all’interno del proprio istituto scolastico e ribaltando la decisione assunta nel processo di primo grado condanna il Ministero dell’Istruzione a risarcire l’alunno con la somma di € 13.139,00.

Il ricorso del Ministero

Il Miur nel ricorso avanzato in sede di Cassazione aveva sollevato le seguenti doglianze: con il primo ricorso lamentava la mancata allegazione da parte dell’attore del pregiudizio subito e del nesso tra attività omissiva dell’istituto e danno, visto che la responsabilità è stata attribuita ai sensi dell’art 1218 c.c.;

con il secondo metteva in evidenza il mancato accertamento da parte della Suprema Corte della possibile causa alternativa del danno, riconducibile, a suo dire, alla condotta di un altro alunno nello svolgimento della partita con la palla

Le motivazioni della sentenza e il rigetto del ricorso ministeriale

La tesi difensiva del MIUR è respinta dalla Corte con le seguenti motivazioni:
per quanto riguarda il primo motivo del ricorso la Corte di appello ha ritenuto che fosse onere di parte attrice dimostrare che l’incidente si era verificato durante la lezione di ginnastica a causa della mancata sorveglianza richiesta all’istituto scolastico. Prova che è stata puntualmente fornita. Il Miur, per contro, non ha dimostrato la presenza di una causa ad esso non imputabile e tale da liberarlo dall’obbligo di risarcire l’alunno. Lo stesso si è infatti limitato a sostenere che “il danneggiato non può essere gravato dall’onere di dimostrare che le lesioni sono dipese da circostanze non imputabili alla scuola, con la conseguenza che se la causa resta ignota, le conseguenze pregiudizievoli sono a carico della scuola.”

Per la Cassazione il secondo motivo appare invece generico e astratto perché il Miur non individua con esattezza l’errore in cui, a cui dire, sarebbe incorsa la Corte di appello, ma si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti affermando che l’infortunio, in assenza della prova della dinamica, si è verificato in modo del tutto improvviso e non prevedibile a causa della intemperanza dell’alunno e alla competizione che naturalmente caratterizza una partita come quella giocata a scuola.

In questo modo la censura si colloca in un terreno del tutto estraneo a quello del n. 3 dell’art. 360 c.p.c che contempla come motivo del ricorso la violazione o la falsa applicazione di norme di legge.

Maria Carmela Lapadula

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