Il Codacons rende noto che la Cassazione ha stabilito che agli insegnanti vadano riconosciuti gli scatti di anzianità anche se assunti con contratti a tempo determinato.
La sesta sezione della Cassazione ha stabilito – riferisce l’associazione dei consumatori – che «la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata,
{loadposition carta-docente}
commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione».
Non è facile parlare di Franco Ferrarotti, morto a Roma nella giornata odierna, all’età di…
La FLC CGIL dà notizia della conclusione del confronto tra Ministero e OO.SS. relativo al…
Mercoledì 13 novembre nell'Auditorium del Goethe-Institut di Roma si è tenuta la tredicesima edizione della…
Come è noto Anief ha proclamato un nuovo sciopero della scuola per il prossimo venerdì 15 novembre, al…
Tre giorni di assenza giustificata al mese e interrogazioni e compiti in classe adattate al…
Nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 12 giugno, il Governo ha dato…