Il giudice monocratico ha motivato la pronuncia (22/2004) facendo riferimento alla normativa primaria che regola la questione. Si tratta, in particolare, dell’articolo 35, comma 1, della legge n. 289/2002, il quale dispone che la riconduzione a 18 ore delle cattedre delle secondarie possa essere disposta solo se non ingenera situazioni di esubero.
Tale norma, peraltro, fa riferimento solo alle cattedre interne (articolate in un’unica sede) non comprendendo nella disciplina transitoria, la possibilità di salvaguardare anche le situazioni di soprannumero dei docenti titolari di cattedre orario esterne.
Ma il magistrato di L’Aquila ha ritenuto che la salvaguardia della titolarità vada comunque assicurata. Anche nei confronti di quei docenti, la cui cattedra è articolata su più sedi, che, con il riempimento a 18 ore delle altre classi perderebbero il posto.
"L’essersi in concreto verificata una situazione di soprannumerarietà" si legge nella sentenza "avrebbe obbligato l’amministrazione ad individuare moduli organizzativi diversi e, comunque, ad astenersi dal portare alle estreme conseguenza l’applicazione della prima parte del disposto normativo (Riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore)".
Di qui l’accoglimento del ricorso, che ha comportato la disapplicazione dell’organico e l’invalidità del trasferimento d’ufficio. Il giudice ha anche condannato l’amministrazione scolastica al pagamento delle spese di lite, fissate nell’ordine di 2mila euro.