Il giudice monocratico ha motivato la pronuncia (22/2004) facendo riferimento alla normativa primaria che regola la questione. Si tratta, in particolare, dell’articolo 35, comma 1, della legge n. 289/2002, il quale dispone che la riconduzione a 18 ore delle cattedre delle secondarie possa essere disposta solo se non ingenera situazioni di esubero.
Tale norma, peraltro, fa riferimento solo alle cattedre interne (articolate in un’unica sede) non comprendendo nella disciplina transitoria, la possibilità di salvaguardare anche le situazioni di soprannumero dei docenti titolari di cattedre orario esterne.
Ma il magistrato di L’Aquila ha ritenuto che la salvaguardia della titolarità vada comunque assicurata. Anche nei confronti di quei docenti, la cui cattedra è articolata su più sedi, che, con il riempimento a 18 ore delle altre classi perderebbero il posto.
"L’essersi in concreto verificata una situazione di soprannumerarietà" si legge nella sentenza "avrebbe obbligato l’amministrazione ad individuare moduli organizzativi diversi e, comunque, ad astenersi dal portare alle estreme conseguenza l’applicazione della prima parte del disposto normativo (Riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore)".
Di qui l’accoglimento del ricorso, che ha comportato la disapplicazione dell’organico e l’invalidità del trasferimento d’ufficio. Il giudice ha anche condannato l’amministrazione scolastica al pagamento delle spese di lite, fissate nell’ordine di 2mila euro.
Nella puntata del daytime di oggi, 19 novembre, del talent show Amici, in onda su…
La fotografia delle scuole siciliane, che emerge da una ricognizione effettuata dalla Cgil, non è…
L'USR per l'Umbria ha fornito importanti chiarimenti in merito alla procedura di assunzione e presa…
Le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, pronunciate durante la presentazione della…
Nel 2016 aveva vinto il Premio Nazionale per la Saggistica spagnola con il suo libro…
Il cantautore ed ex insegnante Roberto Vecchioni, ospite fisso del programma di La7 "In Altre…