Una nostra lettrice ci scrive: “Il mio dirigente scolastico, per tramite della vicepreside, mi ha fatto sapere che per il prossimo anno scolastico ha pensato di fare cattedre miste e assegnarmene una, 9 ore sulla disciplina e altre 9 sul sostegno, può fare una cattedra di questo genere e impormela solo perché sono specializzata sul sostegno?”.
È utile ricordare che l’art.14, comma 2, del d.lgs. 66/2017, dispone, per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, che il dirigente scolastico possa proporre ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.
Bisogna sottolineare che nel comma 5 dell’art.1 della legge 107/2015 è scritto che i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Ai sensi del comma 79 della legge 107, il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.
Le norme suddette danno l’opportunità, sotto forma di semplice proposta e non certo di imposizione, al Dirigente scolastico di creare cattedre miste da assegnare ai docenti che desiderano svolgere servizio anche sul sostegno oltre alle ore della propria disciplina.
Appare quindi chiaro che la cattedra mista può essere assegnata a certe condizioni e soprattutto con il pieno accordo del docente, in nessun modo può essere imposta come assegnazione d’ufficio e magari con la contrarietà dell’insegnante.
Non sono contemplate dalla normativa le cattedre miste con diverse classi di concorso, in tal caso si tratta di formazione delle cattedre illegittima. Per esempio non può essere assegnata, ad un docente di un Istituto di Istruzione Superiore (Liceo scientifico + Istituto Tecnico Economico), una cattedra di A011 (Italiano e latino) con ore di A011 allo scientifico e ore di A012 all’ITE. Non può nemmeno essere assegnato, ad un docente titolare alla secondaria, un completamento cattedra di potenziamento alla primaria, anche in questo caso si tratta di un tipo di cattedra totalmente illegittima.
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