È necessario fare un po’ di chiarezza sulla ufficializzazione legale delle “cattedre miste “ di sostegno.
Stiamo parlando di cattedre composte in parte da ore di sostegno ed in parte da ore disciplinari svolte tutte da uno stesso docente abilitato in quelle discipline e pure specializzato nel sostegno.
A fondamento di tale “ufficializzazione legale”, argomento sul quale è stato scritto un articolo sulla Tecnica della Scuola nei giorni passati, si porrebbe l’art 14 comma 2 del decreto legislativo n. 66/17 applicativo della legge sulla buona scuola, che così recita:
«Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107».
Non ho competenze didattiche per intervenire; però siccome di legislazione scolastica un po’ mi intendo, mi permetto di non poter avallare l’affermazione che tale espressione normativa abbia ufficializzato, imponendole le “cattedre miste”.
Che vi sia una lunga attività culturale per farle riconoscere è indubitabile. Ma l’espressione normativa citata si limita a dire che nell’ambito dell’autonomia e dell’organico dell’autonomia il Dirigente scolastico può fare svolgere a docenti curricolari dell’organico anche attività di sostegno, purchè in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
Ciò significa che un docente curricolare, se specializzato per il sostegno può svolgere attività di sostegno per facilitare la realizzazione del PTOF; non si dice che possa svolgere contemporaneamente tali attività; non lo vieta; ma affermare che da questa formula normativa sia ufficializzata la cattedra mista mi sembra che si pretenda troppo.
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Infatti una tale evenienza potrebbe realizzarsi con facilità per la scuola dell’infanzia e primaria, in cui la formazione curricolare dei docenti è sostanzialmente uniforme. Per le scuole secondarie, ciò potrebbe avvenire con facilità con una disciplina, al massimo due, in caso di alunni certificati con disabilità in situazione di gravità, a ciascuno dei quali verrebbe assegnata mezza cattedra di sostegno e mezza disciplinare.
Oltre non potrebbe andarsi, poiché altrimenti avremmo un frazionamento eccessivo della cattedra di sostegno; e ciò è in palese violazione della Legge n. 328/2013 che ha abrogato le quattro aree disciplinari tra cui scegliere i docenti per il sostegno.
Ma, a mio sommesso avviso, ci sarebbe un problema ancor più delicato e cioè quello della valutazione degli alunni in genere: il decreto legislativo n. 122/09 agli art 2 e 4 ha stabilito che l’oggetto della valutazione dei docenti per il sostegno è assai diverso da quello dei docenti curricolari e cioè essi debbono esprimere un giudizio in voti circa il livello di inclusione raggiunto da ciascun alunno sulla base degli obiettivi inclusivi di cui all’art 12 comma 3 L. n. 104/92 e cioè gli apprendimenti nella loro globalità, la crescita nella comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni.
Se con la cattedra mista lo stesso docente è titolare di due insegnamenti, disciplinare e di sostegno, deve esprimere due voti per ciascun alunno e ciò lascia piuttosto perplessi.
Questo dovevo per cercare di contribuire a chiarire l’interpretazione dell’art 14 comma 2 del decreto legislativo n. 66/17.
Salvatore Nocera
Responsabile del Settore legale dell’Osservatorio scolastico dell’AIPD, associazione Italiana persone Down
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