Nella composizione degli organici di diritto, che le scuole stanno inviando agli uffici scolastici provinciali in questi giorni, si potrebbero formare cattedre orario esterne ex novo. Chi è il docente predestinato a ricoprire il posto con completamento in altra scuola?
NORMATIVA ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CATTEDRE ORARIO ESTERNE
È importante conoscere la normativa che dovrà essere utilizzata per l’assegnazione dei docenti alle cattedre orario esterne ex novo.
A tal proposito è utile leggere il comma 7 dell’art.11 dell’ipotesi del CCNI sulla mobilità 2018/2019. In tale comma è specificato che, qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto tenendo conto delle successive disposizioni riferite ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del suddetto contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 comma 1 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2018/2019 o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
Bisogna specificare che in riferimento a quanto previsto al su citato art. 11 comma 7, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi.
Per cui se la cattedra orario esterna su stesso comune non è richiesta volontariamente da nessuno, per l’assegnazione di questa ad un docente della scuola, si applica rigidamente la graduatoria d’Istituto aggiornata al successivo 31 agosto 2017, in cui dovranno comparire anche i docenti esclusi da essa per le precedenze come ad esempio i benefici della legge 104/92.
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