Una docente di Vibo Valentia è stata collocata d’ufficio, contro tutte le norme vigenti, su cattedra orario esterna formata su più scuole ubicate in quattro comuni della provincia. La docente avrebbe avuto diritto ad una cattedra interna ed invece è stata sottoposta, nonostante due sentenze del Tribunale del lavoro a lei favorevoli , ad un’odissea incredibile.
Una docente della provincia di Vibo Valentia, per l’anno scolastico 2018/2019, ebbe assegnato l’incarico di 18 ore concernente, per una parte (10 ore) l’insegnamento all’Istituto I.C. XXXXX della provincia di Vibo Valentia, mentre per le rimanenti 8 ore, venne dato il completamento presso altro istituto comprensivo di altro comune della provincia di Vibo. Il Dirigente scolastico dimenticandosi di aggiornare la graduatoria al 31 agosto 2018, cosa che avrebbe evitato alla docente di essere assegnata su cattedra orario esterna su comuni diversi, ha leso il diritto della suddetta insegnante a restare su cattedra interna o oraria esterna sullo stesso comune per il fatto di fruire del diritto alla precedenza per la legge 104/92 per assistenza alla madre residente nel comune di titolarità, confinandola in una cattedra esterna ex novo formata su due comuni.
Non solo la docente ha dovuto subire un ingiusto spostamento su cattedra esterna ex novo su comuni diversi, ma per il 2019/2020 ha avuto la ricostruzione di una cattedra oraria su tre comuni differenti e assegnata a ben 5 plessi tutti su comuni diversi della provincia di Vibo.
La docente seguita dalla Flc Cgil di Vibo Valentia e dall’ufficio legale guidato dall’avv. Fabio Brandi fa un ricorso d’urgenza ex art.700 del codice di procedura civile, per essere restituita alla titolarità almeno su due scuole come era accaduto nell’anno scolastico 2018/2019. Tale ricorso viene accolto dal Tribunale del lavoro di Vibo Valentia già il 20 novembre 2019 in quanto il giudice ravvede i presupposti di un provvedimento di assoluta urgenza “inaudita altera parte” (avuto riguardo sia al contenuto della disciplina – anche sub-primaria e contrattual-collettiva – regolativa della formazione delle cattedre ripartite su più scuole, sia alla qualità di referente unica ex l. 104/1992, ascritta alla ricorrente e da quest’ultima documentata), per consentire alla docente la prestazione dell’attività di insegnamento nelle stesse modalità dell’anno scolastico 2018/2019.
Nonostante la sentenza l’Ambito Territoriale di Vibo Valentia non ottempera al pronunciamento del Tribunale del lavoro perché per un errore materiale sul ricorso d’urgenza era stata errata la classe di concorso di titolarità della docente.
Il 5 febbraio 2020 l’Autorità giudiziaria ha disposto la ricostituzione dell’originaria collocazione lavorativa della dipendente, «secondo la precedente cattedra esterna in sua titolarità, ovvero all’esito di una rimodulazione di quest’ultima […] purché rispettosa delle censure articolate dalla docente», e dispone l’immediata esecuzione del decreto cautelare già espresso nel novembre 2019 ma questa volta per la classe di concorso oggettiva.
La docente dell’Istituto Comprensivo di Vibo Valentia ha dovuto subire numerose ingiustizie e continua ad essere vessata da un’Amministrazione poco incline al rispetto della normativa vigente. La norma disattesa è il comma 8 dell’art.11 del CCNI sulla mobilità 2019/2022. In tale comma è specificato che, qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto tenendo conto delle successive disposizioni riferite ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del suddetto contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 comma 1 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2018/2019 o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
Bisogna specificare che in riferimento a quanto previsto al su citato art. 11 comma 8, il diritto all’esclusione dalla graduatoria di Istituto dei beneficiari delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI mobilità 2019-2022, per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi.
Nel caso specifico della docente vibonese, la cattedra orario esterna era stata formata su comuni diversi, quindi per l’assegnazione di questa cattedra esterna ex novo, si sarebbe dovuto aggiornare la graduatoria d’Istituto al 31 agosto 2018. In tal caso la docente, essendo fruitrice della precedenza della legge 104/92 per assistere la madre nel comune di titolarità, non sarebbe stata individuata come docente assegnataria ed avrebbe evitato un’odissea incredibile.
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