Una docente che lavora su due scuole ci chiede se il tempo di percorrenza per raggiungere la sede di completamento orario, quando si esce dalla sede principale, è da considerarsi tempo lavorativo e se andrebbe retribuito. In buona sostanza se la docente è impegnata per due ore nella sede scolastica A e poi ha un’ora buca utilizzata per raggiungere la sede scolastica B, dove svolge altre due ore, bisogna conteggiare quattro o cinque ore lavorative? Si deve tenere in conto anche l’ora di itineranza tra le due scuole?
Sentenza della Cassazione sul tempo lavorativo
La Corte di Cassazione Sez. Lavoro – Sentenza del 26.07.2010, n. 17511, ha stabilito che “Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo se lo spostamento è funzionale alla prestazione”.
Docente che si sposta da un plesso all’altro
La sentenza suddetta si presta perfettamente al caso di una docente della scuola secondaria di I grado che ha delle classi in un plesso ubicato nel Comune A e un’altra classe nella sede ubicata nel comune B. La docente quasi tutti i giorni, deve svolgere delle ore nel plesso del Comune A e poi conclude il suo orario di servizio spostandosi nella sede ubicata nel Comune B. Lo spostamento tra i due plessi è costretta a farlo con il proprio mezzo e impiega 25 minuti per percorrere la strada di collegamento tra i due plessi.
Ebbene secondo la sentenza della Cassazione del 2010, n. 17511, la docente dovrebbe essere retribuita per il tempo impiegato per raggiungere i due plessi, in quanto questo tempo è funzionale alla prestazione lavorativa che la docente deve continuare a svolgere nell’altro plesso.
Tutti i docenti che utilizzano del tempo in modo funzionale alla prestazione dell’orario di servizio, quindi tutti coloro che hanno cattedro orario per conciliare gli orari di scuole diverse oppure hanno le classi in plessi distanti fra loro, e quindi utilizzano del tempo per garantire il servizio e la funzionalità lavorativa, hanno diritto al riconoscimento retributivo di questo tempo.