Com’è ormai noto, le ipotesi di contratto integrativi sulla mobilità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 40 bis, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 165/2001, come sostituito dall’art. 55 del D.L.vo n. 150/009, sono oggetto di un lungo e complesso percorso di verifica, che tra le sue tappe, prevede il rilascio della competente certificazione finanziaria da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio del Miur, quale organo di controllo, le successive valutazioni di competenza, del dipartimento per la Funzione Pubblica del Ministero economia e finanza, volte all’accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria.
Nel caso dell’ipotesi di contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2013/2014, firmato il 15 maggio 2013, la Funzione Pubblica esprime alcune perplessità, che potrebbero con molta probabilità significare uno stop dello stesso contratto, che dovrà quindi tornare indietro per essere modificato.
Quali sono i punti critici del contratto evidenziati dalla Funzione Pubblica?
I punti incriminati sono due e riguardano la disciplina delle utilizzazioni ai licei musicali e l’articolo sulle precedenze. Nello specifico si tratta degli artt. 6 bis e 8. Infatti, secondo la FP, il comma 3 dell’art. 6 bis che limita i docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico a non potere ricevere ulteriori spezzoni orari nelle scuole di servizio che diano luogo ad un orario settimanale superiore a quello previsto dal vigente Ccnl, è illegittimo in quanto non osserva la legge n. 448/2001 che all’art..22 comma 4 garantisce la priorità delle ore eccedenti ai docenti interni alla scuola, fino ad un massimo di 24 ore di servizio settimanale.
La Funzione Pubblica entra anche nel merito delle precedenze elencate all’art. 8 della su citata ipotesi di contratto per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In questo caso si fa notare che mentre si garantisce la precedenza al personale docente non vedente (art. 3 della legge 28 marzo 1991, n. 120) e al personale docente emodializzato (art. 61 della legge n. 270/82), ci si dimentica di proteggere un’altra categoria di invalidi, cioè i disabili con protesi agli arti inferiori che dall’art. 61 della legge n. 270/82 vengono equiparati agli stessi emodializzati. Inoltre nel disporre la precedenza in favore del disabile grave ne limita gli effetti al comune di residenza contravvenendo all’art.33 comma 6 della legge 104/92, che fa esplicito riferimento al domicilio e non alla residenza.
L’osservazione che sorge spontanea, visto che il sistema delle precedenze è così fatto anche nel contratto di mobilità, è quella di capire come mai la Funzione Pubblica, non ha sollevato queste serie valutazioni anche per il Ccni del 11 marzo 2013. Probabilmente si tratta di una lettura più approfondita fatta su questa ipotesi di contratto sulle utilizzazioni, che inevitabilmente farà tardare tutto l’iter contrattuale.
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