
In attesa che sia emanata l’O.M. sulla mobilità per l’anno scolastico 2025/2026, con la quale saranno regolamentate le modalità relative ai trasferimenti del personale della scuola, alcuni docenti ci chiedono di conoscere quale sarà la loro sede di titolarità nel caso in cui, a seguito del piano di dimensionamento scolastico, la loro scuola dovesse essere accorpata a un’altra o nel caso in cui i singoli plessi dovessero essere accorpati a scuole diverse?
Mobilità docenti scuole dimensionate
Il CCNI 2025/2028, fra tutte le novità introdotte, ha previsto anche la situazione specifica dei docenti operanti nelle scuole che, a seguito del dimensionamento previsto dal decreto 127/2023, dovessero trovarsi nella condizione di operare in scuole o plessi accorpati ad altre istituzioni scolastiche. In merito l’art. 18 del CCNI 2025/2028, nel trattare l’argomento distingue tre casi;
• Nel primo prende in considerazione l’unificazione di due o più istituzioni scolastiche;
• Nel secondo, l’accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio;
• Nel terzo la chiusura per soppressione dell’istituzione scolastica.
Primo caso. Unificazione di due i più istituzioni scolastiche
Nel caso in cui due scuole siano accorpate e, per l’anno scolastico 2025/2026 si prevede un’unica istituzione scolastica, ai fini dell’individuazione del perdente posto determinato per l’anno da cui decorre il dimensionamento, i docenti delle scuole accorpate andranno a costituire un unico organico confluendo in unica graduatoria d’istituto distinti per grado/tipologia di posto/classe di concorso.
Punteggio continuità
Con la costituzione dell’unica istituzione scolastica, il docente perdente posto acquisisce la titolarità nel nuovo istituto, senza perdere il diritto al punteggio relativo alla continuità per gli anni di servizio svolti nella precedente scuola di titolarità.
Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi
Per l’assegnazione dei docenti alle sedi/plessi che costituiscono il nuovo istituto, qualora dovessero esserci plessi ubicati in comuni diversi, i docenti sono assegnati a essi, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria d’istituto, fermo restante le precedenze previste dall’articolo 13 del CCNI 2025/2028.
Secondo caso. Accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio
Qualora il dimensionamento preveda che singoli plessi/sedi/indirizzi di studio confluiscano in altra istituzione scolastica già esistente, determinando la costituzione di una nuova istituzione scolastica, i docenti titolari nei suddetti plessi/sedi, hanno la possibilità di esprimere un’opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza prima delle operazioni di mobilità.
Graduatoria d’istituto
Qualora, nell’istituzione di confluenza, si dovesse procedere all’individuazione di perdenti posti, sarà compilata un’unica graduatoria compreso i docenti optanti per tale istituzione scolastica, i quali mantengono il punteggio relativo alla continuità maturato nella scuola di provenienza.
Docenti non optanti per la scuola accorpante
I docenti in servizio nel plesso/sede/indirizzo di studio confluito in altra istituzione scolastica che non esercitano l’opzione rimangono a far parte dell’organico di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora l’istituzione scolastica di titolarità risulti soppressa per effetto del dimensionamento.
Terzo caso. Cessazione del funzionamento di un’istituzione scolastica
Qualora una scuola dovesse essere chiusa per soppressione e con la relativa assegnazione delle classi ad altra scuola, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti, prima delle operazioni di mobilità, secondo le seguenti modalità:
• L’ UST di competenza elabora un’unica graduatoria distinta per grado/tipologia di posto/classe di concorso e sulla base dei posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte, individua i docenti soprannumerari Che procedono a fare la domanda di mobilità secondo i criteri dei perdenti posto, usufruendo della precedenza prevista in una delle scuole oggetto di dimensionamento
• I docenti provenienti dalla scuola in cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, sono assegnati sui posti delle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa, mantenendo il punteggio di continuità già maturato presso la scuola di precedente titolarità.
• I docenti delle istituzioni scolastiche non soppresse e/o gli ex titolari della scuola soppressa, individuati come soprannumerari, usufruiscono della precedenza come previsto dall’art. 13 per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento.
Docenti che chiedono il rientro nella sede di precedente titolarità
I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto; mentre i docenti trasferiti d’ufficio senza aver presentato domanda o con domanda condizionata nel decennio precedente da un’istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantengono il diritto alla precedenza in applicazione a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, punto II e V del C.C.N.I. 2025/2028.