L’ipotesi di contratto integrativo sulla mobilità annuale del personale docente e Ata della scuola contiene alcune importanti novità che i sindacati tutti stanno mettendo in rilievo e stanno presentando come una “conquista” rispetto all’ordinanza che lo scorso anno il Ministero aveva emanato in modo unilaterale.
Intanto, nelle premesse, vengono richiamati gli articoli del CCNL del 2007 che regolano la contrattazione integrativa decentrata (il riferimento più importante è quello al contestatissimo articolo 6 che riguarda la contrattazione di istituto) oltre che il recente protocollo d’intesa sul lavoro pubblico sottoscritto fra Governo e sindacati.
Ma il dato più significativo sta nell’articolo 4 che introduce di fatto una nuova forma di mobilità e cioè la mobilità annuale nell’ambito delle sedi o dei plessi che fanno parte della stessa istituzione scolastica.
In pratica dal contratto è stato eliminato ogni riferimento alla questione della assegnazione del personale docente ai plessi e alle classi che negli ultimi due anni aveva alimentato un ampio contenzioso (risoltosi peraltro quasi sempre a svantaggio delle tesi sindacali) e si introduce il principio che la conferma o l’assegnazione, a domanda, del personale già titolare nella scuola precede quella del personale neo trasferito.
Va però evidenziato che dall’articolo 4 è stato eliminato il comma 2 che così recitava: “La sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene esclusivamente nelle ore non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell’ambito delle classi o del plesso di assegnazione e nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante”. Questo significa che di fatto i sindacati hanno in qualche modo preso atto che questa disposizione non può far parte di un contratto integrativo nazionale ma rientra nelle prerogative dirigenziali e, tutt’al più, può essere oggetto di accordo a livello di scuola.
Il terzo comma dell’articolo 15, infine, stabilisce che “nell’ambito della mobilità interna di istituto i criteri di assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi sono definiti in attuazione a quanto previsto dal CCNL 29.11.2007”: la differenza rispetto allo scorso anno è modesta ma significativa in quanto è stato eliminato il riferimento esplicito all’articolo 6, esattamente quello che i Giudici del Lavoro che si sono pronunciati in questi mesi hanno ritenuto parzialmente disapplicato con l’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2010.
I sindacati sperano che, dopo questa accurata manutenzione, il contratto possa superare l’esame del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il nodo principale sta, secondo noi, nella introduzione della nuova fattispecie della mobilità interna alle istituzioni scolastiche: il Dipartimento potrebbe considerarlo un “escamotage” linguistico per chiamare in altro modo l’assegnazione del personale ai plessi. Si tratta ora di capire se la Funzione pubblica vorrà accettare questa sottile soluzione o se dirà che “se anche la rosa cambiasse nome non cesserebbe di mantenere lo stesso profumo”. Fuor di metafora, il Dipartimento potrebbe sostenere che non basta parlare di mobilità anzichè di assegnazione ai plessi per superare i vincoli posti dal decreto Brunetta.
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