Categorie: Mobilità

CCNI su mobilità: restano le precedenze dell’art. 7

Dagli incontri tra Miur e sindacati, sulla messa a punto dell’ipotesi di contratto integrativo sulla mobilità 2014/2015, arriva la rassicurazione che l’art. 7 sul sistema delle precedenze comuni e sull’esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto non subirà cancellazioni o modifiche significative.
Risultano dunque infondate – almeno per ora – le notizie, riportate da alcuni organi di stampa, sul fatto che si sarebbe potuta profilare una grande beffa per migliaia di docenti perdenti posto che, essendo andati in soprannumero negli ultimi anni ed avendo condizionato la loro domanda di trasferimento, avrebbero avuto cancellata la norma di precedenza per ottenere il reintegro nella scuola di precedente titolarità.
Tale precedenza è prevista, e continuerà ad essere presente, ai sensi del comma 1 punto II dell’art. 7 del CCNI sulla mobilità.
Il contratto in vigore prevede, nella prima fase dei movimenti, che Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) abbia diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto.
Tale precedenza, bisogna ricordarlo, è, ad oggi, subordinata all’aver presentato domanda condizionata.
Ma c’è chi sostiene che tale forma di precedenza possa essere cancellata in quanto contrasterebbe con la legge-delega n. 15/2009 e con il decreto Brunetta n. 150/2009 che prevedono l’inderogabilità dei contratti sulle leggi.
Ma esiste davvero questo rischio? Ascoltati i diretti interessati alle trattative sulla contrattazione, possiamo affermare che i soprannumerari non corrono alcun rischio e continueranno ad avere la precedenza di rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità.
A questo punto della trattativa sembra proprio che l’impianto dell’art. 7 possa rimanere invariato anche perché nessun giudice del lavoro ha mai rilevato contraddizioni o contravvenzioni alla legge.
Secondo i sindacati, anzi, l’art. 7 del CCNI non si contrappone ad alcuna legge, ma regola semplicemente e con buon senso alcune priorità e non prevede alcuna deroga a leggi dello Stato.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Alunni stranieri nelle classi, non si ferma la polemica fra Valditara e Lagioia. Nostra INTERVISTA Mario Maviglia

Il caso della querela del ministro Valditara allo scrittore Nicola Lagioia sta alimentando nuove polemiche…

21/12/2024

TikTok si prende gioco dei giovani, bloccati gli accessi per un anno ma solo in Albania

I giovani sono sempre più “schiavi” dei social media. Tanto che, sulla scia di quanto…

21/12/2024

Compilazione domanda concorso docenti 2024: ecco come fare, passo dopo passo – I VIDEO TUTORIAL

Dall'11 dicembre 2024 e fino alle ore 23:59 di lunedì 30 dicembre 2024 sarà possibile…

21/12/2024

Oggi è il Solstizio d’inverno, da domani in marcia per la Primavera

Pare che proprio alle ore 10,21 esatte di oggi, 21 dicembre, sia entrato, bene accolto, il…

21/12/2024

Linee guida Educazione Civica, un docente Valditara: “Farò l’opposto. Spero non mi decurti lo stipendio”, la lettera virale

In questi giorni è diventata virale sui social la lettera di un docente, pubblicata sul…

21/12/2024

Bambino affidato al padre scappa da scuola e ferma la Polizia dicendo di voler stare con la madre: lei denuncia l’istituto

Una vicenda alquanto contorta è avvenuta a Catania quasi un mese fa, resa nota soltanto…

21/12/2024