L’ipotesi dell’accordo contrattuale del 2019/2021 sottoscritta il 14 luglio del 2023 e approvata dal consiglio dei ministri il 19 dicembre del 2023 è stata inviata dall’ARAN alla corte dei conti alfine di verificare l’aspetto contabile, per cui è molto probabile che il testo del CCNL possa diventare definitivo entro il mese di gennaio.
L’art. 35 nell’abrogare l’art. 19 del CCNL del 29/11/2007 introduce al comma 12 la possibilità per il personale docente e educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), di usufruire, a domanda, di tre giorni di permesso per anno scolastico, per motivi personali o familiari.
Per quanto riguarda i suddetti permessi possono essere documentati anche mediante autocertificazione.
Per il personale docente e educativo a tempo determinato e comunque fino al 31 agosto o 30 giugno, che usufruisce dei tre giorni di permesso, spetta l’intera retribuzione.
Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti a ore, in questo senso l’art. 67 chiarisce che i tre giorni di permesso, pari a 18 ore, non solo non riducono le ferie, ma non sono fruibili per frazioni inferiori a una sola ora e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
Il personale ATA nel caso dovesse usufruire dei tre giorni di permesso utilizzando la possibilità dell’utilizzo a ore non può, nella stessa giornata, consecutivamente usufruire di: altre tipologie di permessi fruibili a ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, o di riposi compensativi per maggiori prestazioni lavorative fruiti a ore, ad eccezione dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 e dai permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001.
Fermo restante l’impossibilità di usufruire dei tre giorni di permesso nella stessa giornata con altre tipologie di permessi, i tre giorni di permesso, sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, escluso i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per il personale part – time il diritto a usufruire dei suddetti permessi è proporzionato alle ore di lavoro previste dal contratto.
Il contratto non prevede per il personale con contratto temporaneo la possibilità di usufruire dei tre giorni di permesso, fermo restante che per loro permane la possibilità di usufruire fino a un massimo di sei giorni senza retribuzione.
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