Permessi retribuiti anche per il personale supplente annuale. Questa è una delle novità contenute nel CCNL istruzione e ricerca 2019-2021, sottoscritto all’Aran il 14 luglio.
L’art. 35, recante ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato, abroga l’art. 19 del CCNL 29/11/2007.
La nuova disposizione prevede importanti novità per il personale con contratto a TD.
Supplenti annuali o fino al 30 giugno
Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.
Supplenti brevi
Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto di supplenza breve sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15,
comma 2 del CCNL 29/11/2007.
A tutti i supplenti sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità servizio a tutti gli effetti.
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