Il CCNL relativo al personale dirigenziale dell’Area Istruzione e Ricerca, definitivamente sottoscritto in data 8 luglio 2019, al Capo V si occupa di responsabilità disciplinare.
In particolare, all’art. 26 riepiloga quali sono gli obblighi per i Dirigenti scolastici e al successivo art. 27 quali sono le sanzioni disciplinari previste in caso di inadempimento a tali obblighi.
Gli obblighi del Dirigente
La condotta del Dirigente deve conformarsi al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento
e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dirigente osserva il codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, nonché lo specifico codice di comportamento adottato dall’amministrazione nella quale presta servizio.
Il dirigente conforma inoltre la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.
Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento dell’organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze della collettività.
In relazione a quanto sopra, il dirigente deve, in particolare:
- assicurare il rispetto della legge;
- non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
- mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali;
- mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo;
- astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado;
- sovrintendere al corretto espletamento dell’attività di tutto il personale assegnato alla struttura cui è preposto;
- informare l’amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
- astenersi dal chiedere qualsivoglia omaggio o trattamento di favore e astenersi dall’accettare – se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore – tali omaggi o trattamenti;
- rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l’assenza per malattia.
Inoltre, il dirigente è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo.
Sanzioni disciplinari
Se il dirigente viola qualcuno degli obblighi sopra esposti, a seconda della gravità dell’infrazione e previo procedimento disciplinare, saranno applicate le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 28 (codice disciplinare);
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.
Restano ferme le sanzioni disciplinari previste dal d.lgs. n. 165/2001:
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi.