Nel CCNL scuola 2019-2021, approvato in via definitiva il 18 gennaio 2024, oltre ad alcune norme legislative vengono recepite alcune circolari applicative del Ministero dell’Economia e della Finanza e della Funzione Pubblica.
L’art.38 del CCNL scuola 2019-2021 sostituisce il comma 15 dell’art.13 del CCNL scuola 2006/2009:
“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
Inoltre l’art.38 abroga l’art.41 del CCNL scuola del 19 aprile 2018 e introduce una interessante Dichiarazione Congiunta.
Nella dichiarazione congiunta in calce all’art.38 del CCNL scuola 2019-2021, riguardante le ferie, c’è scritto: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui
l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.
Bisogna specificare che stesse circolari applicative vengono dichiarate congiuntamente anche in relazione all’art.95 riferito alle Ferie, festività del Santo patrono e festività soppresse.
Con queste dichiarazioni congiunte si mette fine alla conflittualità che un tempo c’era tra i sindacati e il MEF per l’applicazione delle stesse identiche norme recepite adesso dal CCNL 2019-2021. Ricordiamo una nota congiunta sindacale del 12 giugno 2023, firmata anche dal Direttore Generale del MIUR Marco Filisetti andava nella direzione opposta alle norme che limitano fortemente la monetizzazione delle ferie. Con il CCNL scuola 2019-2021 la questione monetizzazione delle ferie mette tutti d’accordo nell’asserire che le circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), sono la norma da seguire rispetto una eventuale monetizzazione delle ferie del personale scolastico.
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