Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle nuove norme contrattuali con il CCNL scuola 2019-2021.
1) Molte contrattazioni di istituto si sono arenate nell’incertezza di utilizzare i parametri economici del CCNL scuola 2019-2021 o quelli dei CCNL precedenti. Qual è il consiglio che può essere dato ai dirigenti scolastici e alla RSU?
Occorre precisare che, al momento ( forse almeno fino a dicembre 2023), la contrattazione integrativa di Istituto può essere redatta in base ai contratti e alla legislazione vigenti. Per poter utilizzare i parametri economici previsti nel CCNL scuola 2019-2021, il Dirigente Scolastico, la RSU e i sindacati territoriali partecipanti, potrebbero prevedere nel contratto integrativo di istituto l’accantonamento del 10% del fondo di Istituto, oppure fare una contrattazione su base forfettaria e non su base strettamente oraria.
Il problema di tali contrattazioni è quello di possedere un fondo di Istituto pari a quello dell’anno scolastico passato con compensi orari aumentati, dal rinnovo contrattuale 2019-2021, del 10% per tutte le attività.
2) Con il nuovo CCNL scuola 2019-2021, nell’informazione successiva di riscontro dell’uso del fondo di Istituto e del MOF, il dirigente scolastico potrà consegnare il quadro dei compensi accessori riferito ai singoli nominativi dei dipendenti della scuola?
No, non potranno più essere associati ai compensi accessori i nominativi dei destinatari. Ai sensi dell’art.30, comma 10, lettera b3) del CCNL scuola 2019-2021 i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3) Quale novità c’è sul nuovo CCNL 2019-2021 riguardo i permessi per motivi personali e familiari del personale con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche?
Ai sensi dell’art.35, comma 12 del CCNL scuola 2019-2021, il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).