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Niente cellulare in classe per i docenti, scoppia la polemica: “Come compiliamo il registro elettronico?”

In Commissione Cultura alla Camera è iniziato l’esame dei disegni di legge in tema di educazione alla cittadinanza nella scuola primaria e secondaria. Come sappiamo, ha innescato una polemica la proposta di legge di Forza Italia, prima firmataria Mariastella Gelmini, e quella della Lega, primo firmatario Massimiliano Capitanio, che dispongono l’inibizione dei cellulari nelle classi. Anche per i professori.

L’ipotesi è quella di lasciare i cellulari in presidenza e per le chiamate di emergenza far riferimento alle segreteria.

Sul tema è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che ha stemperato gli animi e spiegato che il cellulare si può utilizzare in classe, anche se solo per fini didattici.

“Senza cellulare non possiamo usare il registro elettronico”

Fra chi è d’accordo e chi in disaccordo con la proposta, ci sono anche gli insegnanti decisamente indifferenti verso questa eventuale novità.

Tuttavia, fra i motivi principali di chi si è già schierato per il “no”, c’è una questione piuttosto controversa che riflette le inadeguatezze della scuola italiana su alcuni fronti. Stiamo parlando della compilazione del registro elettronico.

I docenti contrari all’inibizione del cellulare in classe, sui social pongono a gran voce una domanda: “Se lasciamo i cellulari dalla classe, come compiliamo il registro elettronico? Nella mia scuola non funziona il wifi e non abbiamo dispositivi forniti dall’istituto per compilarlo “. La domanda è lecita, ma mette in evidenza, purtroppo, una problematica di cui questa testata si è spesso occupata.

Gli strumenti e la connessione spettano alla scuola. Ma la realtà è diversa

Come riportato già in precedenza, nel caso si decida di adottare il registro elettronico, è compito del Dirigente scolastico garantire la presenza di un PC portatile o un tablet in ogni aula per consentire ai docenti un facile accesso al registro elettronico. Anche la linea Wi-Fi deve essere garantita in ogni aula per facilitare il collegamento dei docenti, in ogni momento della giornata scolastica, al registro elettronico.

Purtroppo questo, come sappiamo, non accade molte volte, nel senso che la compilazione del registro elettronico avviene spesso grazie allo smartphone personale dell’insegnante e anche alla connessione dati del telefono, perché manca anche la rete wifi della scuola.

Eppure, ricordando la recente sentenza del Tribunale di Bari, che ha accolto il ricorso di una docente di Barletta sanzionata dal proprio dirigente per non aver compilato il registro elettronico, in caso di attrezzature informatiche carenti o assenti i docenti non sono tenuti a sopperire con strumenti personali.

Tuttavia, la pratica quotidiana sfugge da questo principio, per seguirne un altro, ovvero quello che vede il registro elettronico, come un atto pubblico a tutti gli effetti e, in quanto tale, deve essere validato con la firma digitale dell’insegnante che lo compila in tempo reale.

Morale della favola: i docenti sono tenuti per legge a compilare il registro elettronico in tempo reale, ma vista la frequente assenza di strumentazione e rete internet fornita dalla scuola, i docenti devono adempiere all’obbligo utilizzando i propri smartphone e le proprie connessioni. Nel caso in cui la proposta di legge sul divieto di portare i cellulari in aula anche per i docenti dovesse essere approvata, i docenti non avrebbero modo di usare il registro elettronico in tempo reale.

Forse tutto ciò potrebbe incentivare le scuole che hanno adottato il registro elettronico a fornire in modo sistematico strumenti e connessione, ma sarebbe rischioso approvare una legge sulla base di un’ipotesi.

Che succede se gli insegnanti entrano in aula senza cellulari e la scuola, pur avendo adottato solo il registro elettronico, non fornisce strumenti e connessione?

Eppure il registro elettronico non è obbligatorio

Ricordiamo che l’adozione del registro elettronico non è obbligatoria. Bisogna infatti andare a leggere il primo atto normativo che parla di uso del registro elettronico è riferito all’articolo 7 comma 31 del DL 95/2012 che recita così: “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”. La norma, come specificato altre volte, non è imperativa, cioè ribadiamo che l’adozione del registro elettronico non è obbligatoria.

In molti casi le scuole hanno scelto la compresenza del registro elettronico e cartaceo, ma in altre si è scelto di puntare sull’innovazione digitale senza però prevedere strumenti e rete internet adeguata.

 

 

Fabrizio De Angelis

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