Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014
(http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendativeSeduta.aspx?contenitorePortante=leg.17.eme.ac.2486&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:17:2486:null:null:com:01:referente&dataSeduta=20140715&tipoListaEmendamenti=1 )
1.2 Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La durata dei trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotta del 50 per cento. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014 (http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendativeSeduta.aspx?contenitorePortante=leg.17.eme.ac.2486&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:17:2486:null:null:com:01:referente&dataSeduta=20140715&tipoListaEmendamenti=1)
1.3. Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 3 con le seguenti: dai commi 3 e 3-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di salvaguardare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono coinvolte nella promozione e nello sviluppo delle «iniziative finalizzate all’innovazione» di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i trattenimenti in servizio dei soli dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato su dette scuole, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vi siano richieste di trattenimento in servizio, formalizzate dai soggetti di cui al precedente periodo e non ancora autorizzate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo è data facoltà alle amministrazioni competenti di valutarne l’autorizzazione, con durata fino alla data del 31 agosto 2015.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014 (http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendativeSeduta.aspx?contenitorePortante=leg.17.eme.ac.2486&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:17:2486:null:null:com:01:referente&dataSeduta=20140715&tipoListaEmendamenti=1)
1.4. Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 3 con le seguenti: dai commi 3 e 3-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità e la specificità del sistema d’istruzione, nonché di garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, i trattenimenti in servizio del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore.
Le proposte emendative si riferiscono alla Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari
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