La circolare della Funzione pubblica n. 1/2011/DFP/DDI, nel richiamare le novità introdotte dal “Collegato lavoro” entrato in vigore lo scorso 24 novembre, con il quale – ricordiamo – è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati per i lavoratori dipendenti sia pubblici sia privati, ritorna sugli aspetti sanzionatori e ribadisce che “affinché si configuri un’ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza dell’obbligo di trasmissione per via telematica, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa che risulta escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale e di guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico”.
In altri termini, il medico non è colpevole nel caso di malfunzionamenti del sistema e la contestazione dell’addebito nei suoi confronti dovrà essere effettuata soltanto se dagli elementi acquisiti in fase istruttoria dovesse risultare che non si sono verificate anomalie di funzionamento.
Non sussiste inoltre responsabilità del medico che redige un certificato in forma cartacea nelle cosiddette “aree di esenzione”: per il personale in regime di diritto pubblico, tra cui i professori universitari, rimane infatti vigente la tradizionale modalità cartacea, così come per il personale che si rivolga al medico privato per la certificazione dell’assenza.
Per quanto riguarda la trasmissione telematica della certificazione di malattia dalle strutture di pronto soccorso, le strutture ospedaliere dovranno individuare le soluzioni tecniche e organizzative più idonee a garantirne l’applicabilità, sulla base delle indicazioni regionali, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sac, tra i quali il sistema Web, ovvero tramite integrazione dei propri applicativi con il sistema Sac, in modo che il certificato di malattia possa essere predisposto e inviato da parte del medico contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso.
Relativamente invece ai documenti elaborati dagli ospedali al momento del ricovero e della dimissione, eventualmente con prognosi post ricovero, le problematiche sono state discusse nell’ambito di un tavolo congiunto Amministrazioni centrali – Regioni. Sino all’attuazione delle idonee soluzioni, tali documenti continuano ad essere rilasciati al lavoratore in forma cartacea, ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa.
In questi soli casi le amministrazioni che dovessero ricevere la documentazione ancora in formato cartaceo, in luogo del certificato telematico, non dovranno inviare alcuna segnalazione all’azienda sanitaria competente.
Per visionare la circolare n. 1 della Funzione pubblica, consulta il box “Approfondimenti” di questa pagina.