Un genitore di uno studente che frequenta il secondo anno di un Liceo calabrese ci chiede se è lecito che la scuola richieda il certificato medico di rientro a scuola dopo una malattia. Il giovane studente si è assentato per quasi due settimane nel mese di novembre 2023 e gli è stata richiesta, per il suo rientro a scuola, la presentazione di un’apposita certificazione medica in cui si attestasse la natura della malattia avuta e la sua idoneità alla frequenza. Tale richiesta è illegittima in quanto dal 25 ottobre 2023, la Regione Calabria è intervenuta legislativamente ad abrogare l’obbligo di presentazione di tale certificazione medica.
È utile ricordare che l’art.42, comma 6, del DPR n.1518 del 22 dicembre 1967, specifica che: “L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell’istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza”.
La Regione Calabria in data 25 ottobre 2023 integra la legge regionale n.19/2001 aggiungendo all’art.29 di tale legge, l’art.29-bis. Questa integrazione è riferita alla semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Per la precisione tale art.29-bis stabilisce che anche nella regione Calabria è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.
L’abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell’infanzia e nidi. L’obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina”.
Dunque, le Regioni che hanno abolito il certificato medico al momento sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Friuli-Venezia Giulia; Emilia-Romagna; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Piemonte; Sardegna; Toscana; Trentino Alto Adige; Umbria; Veneto
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