Con nota della DG Ordinamenti del 17 giugno 2015 il Miur ha comunicato che gli istituti scolastici che hanno aderito alla sperimentazione del nuovo modello di certificazione delle competenze ai sensi della C.M. n. 3 del 13/2/15 sono tenuti a rilasciare due:
- Certificazione delle competenze, avente valore conoscitivo, stilata in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe e firmata dal Dirigente scolastico solo per gli studenti ammessi all’esame di Stato;
- Attestato di superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione con voto finale, stilato dalla Commissione d’esame e firmato dal Presidente della Commissione. La Commissione d’esame non è tenuta a produrre alcun altro tipo di certificazione.
Pertanto le istituzioni scolastiche sperimentatrici faranno riferimento alle indicazioni fornite con la citata C.M. 3/2015, mentre le istituzioni scolastiche che non hanno aderito alla sperimentazione continueranno ad adottare per l’anno scolastico corrente i modelli di certificazione precedentemente utilizzati e autonomamente elaborati.