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Certificazione obbligo di istruzione

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L’art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 9/99 sull’elevamento dell’obbligo di istruzione, unitamente al citato art. 9 del regolamento n. 323 del 9 agosto 1999, hanno sancito il rilascio dell’apposito documento comprovante l’avvenuto espletamento dell’obbligo scolastico agli alunni aventi diritto.
Pertanto, il Ministero, con il DM n. 70 del 13 marzo 2000, ha provveduto a definire la relativa procedura a carico dei dirigenti scolastici che verrà evasa tramite la compilazione di un apposito modello (allegato 1).

I dirigenti delle scuole della fascia dell’obbligo rilasceranno il predetto modello di certificazione a ciascun allievo che, a conclusione dell’anno scolastico, è prosciolto dall’obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva. La certificazione dovrà attestare:

– il proscioglimento o l’adempimento dell’obbligo di istruzione;
– il percorso formativo seguito dall’allievo/a;

– le valutazioni positive che possono costituire crediti formativi;

– le capacità, le conoscenze e le competenze maturate.

La certificazione integra le risultanze emergenti dalle schede e dalle pagelle in ordine alle competenze ed alle abilità possedute dall’alunno e potrà essere utilizzata anche per far valere i crediti formativi acquisiti nell’ambito di ulteriori percorsi nel sistema scolastico o in quello della formazione professionale.