Al pari di quello scolastico, anche per il settore dell’Alta formazione artistica e musicale (Afam) i requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono: 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione (quota 96), maturati entro il 31 dicembre 2011.
Cessazione e trattenimento in servizio del personale Afam
Le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio a qualsiasi titolo oltre il compimento del 65° anno di età, di cessazione anticipata rispetto alla data finale indicata in un precedente provvedimento di permanenza in servizio e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto n. 331/97 del Ministro per la funzione pubblica dovranno essere presentate nell’istituzione di titolarità entro il 28 febbraio 2011. Nella nota ministeriale si precisa che tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2011.
La revoca delle suddette istanze è consentita esclusivamente entro la medesima data del 28 febbraio.
Si rammenta che le domande di cessazione dal servizio, nonché l’eventuale revoca delle stesse, dovranno essere presentate direttamente dagli interessati, anche alla competente sede provinciale dell’Inpdap.
L’amministrazione ha facoltà di accettare o meno (tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali, dell’esperienza professionale degli interessati nonché di condizioni oggettive) le domande di trattenimento in servizio, presentabili esclusivamente da coloro che compiono il 65° anno di età entro il 31 ottobre 2011 e che, a tale data, non hanno maturato il 40° anno di servizio.
La revoca delle suddette istanze è consentita esclusivamente entro la medesima data del 28 febbraio.
Si rammenta che le domande di cessazione dal servizio, nonché l’eventuale revoca delle stesse, dovranno essere presentate direttamente dagli interessati, anche alla competente sede provinciale dell’Inpdap.
L’amministrazione ha facoltà di accettare o meno (tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali, dell’esperienza professionale degli interessati nonché di condizioni oggettive) le domande di trattenimento in servizio, presentabili esclusivamente da coloro che compiono il 65° anno di età entro il 31 ottobre 2011 e che, a tale data, non hanno maturato il 40° anno di servizio.