Cessazione e trattenimento in servizio personale Afam
Lo stabilisce la nota Miur prot. n. 209 del 15 gennaio, nella quale “in primo luogo si conferma che le disposizioni dei commi 1-6 dell’articolo 72, relative all’eventuale esonero dal servizio nel quinquennio antecedente il compimento dell’anzianità contributiva di 40 anni, in analogia con l’esclusione disposta per il personale della scuola, non si applicano al personale delle istituzioni Afam”. Per quanto riguarda il trattenimento in servizio, la suddetta nota ricorda che “il comma 7 dell’art. 72, che ha modificato l’art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503, non ha più reso automatica la concessione del biennio di permanenza in servizio oltre il compimento del limite di età. L’amministrazione, pertanto, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali, nonché dell’esperienza professionale degli interessati, ha facoltà di accettare o meno le domande di trattenimento (presentabili esclusivamente da coloro che compiono il 65° anno di età entro il 31 ottobre 2010) e di concederlo, eventualmente, anche per un solo anno”.
Il termine per la presentazione all’istituzione di appartenenza e all’Inpdap dell’istanza di cessazione o trattenimento in servizio è fissato al 27 febbraio 2010; nell’allegato alla nota ministeriale è riportata la sequenza temporale degli adempimenti fino all’acquisizione al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno o saranno trattenuti in servizio a decorrere dal prossimo 1° novembre.