Il 19 gennaio il Ministero ha integrato la precedente circolare sulle cessazioni con una nota contenente le novità introdotte dalla legge di Bilancio per il 2017.
Per quanto concerne l’opzione donna, è stato esteso il beneficio anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1/1/2013, pur essendo in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni. Resta fermo che le suddette lavoratrici dovranno comunque aver maturato gli ulteriori 7 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita entro il 31 luglio 2016. La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.
La domanda di dimissioni per l’opzione donna deve essere presentata utilizzando, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line” che sarà resa disponibile dal 27 gennaio al 28 febbraio.
Altra novità concerne l’ottava salvaguardia: la legge di Bilancio ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole ante Fornero, a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Il personale interessato potrà presentare richiesta di accesso al beneficio al competente Ispettorato territoriale del lavoro entro il 2° marzo 2017. Successivamente sarà comunicato al personale interessato il rientro nel beneficio della salvaguardia. Solo ad esito della complessa procedura sarà possibile fornire indicazioni su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione.
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Per quanto concerne infine il nuovo istituto dell’anticipo pensionistico (APE ed APE social), le necessarie istruzioni di dettaglio saranno specificate, di concerto con l’INPS, a seguito dell’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Solo in seguito all’adozione dei provvedimenti attuativi della legge, infatti, sarà possibile definire e comunicare modalità e tempi per la produzione delle relative istanze.
La nota informa anche circa la possibilità di cumulare, senza oneri a carico dell’interessato, i periodi assicurativi con contribuzione versata a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per conseguire il diritto ad un’unica pensione. Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o, dal 2017, per ottenere la pensione anticipata.
Nulla è innovato per quanto concerne l’istanza di cessazione, che potrà essere presentata utilizzando le causali attualmente presenti su web POLIS “istanze on line”. Con l’occasione il Miur informa che il termine di chiusura delle funzioni POLIS è prorogato al 23 gennaio.
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