Con la nota prot. n. 2855 del 23 dicembre 2013 il Miur ha trasmesso il D.M. 1058 del 23/12/2013 che fissa la data entro la quale il personale della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio, oltre che illustrare i requisiti necessari per poter andare in pensione dal 1° settembre 2014.
La presentazione delle domande (e le revoche delle stesse) dovrà avvenire esclusivamente tramite la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, per cui eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Solo al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea, così come il personale della province di Trento, Bolzano ed Aosta, dovrà presentare le domande in
formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Quanto sopra vale per i Dirigenti scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, compresi gli insegnanti di religione.
Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto.
Invece, le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, sempre in modalità telematica.
È fissato al 7 febbraio 2014 il termine finale per l’invio delle istanze tramite Polis di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del 7 febbraio 2014 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2014.
Sempre entro la medesima data del 7 febbraio 2014 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 7 febbraio 2014 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota 96” entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6mesi per donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici del 28 febbraio è previsto dall’art. 12 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.