Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, si ricorda che la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal successivo 1° settembre, sempre che l’interessato non chieda di usufruire dei benefici della permanenza in servizio, di cui al citato art. 509 del decreto legislativo n. 297/94, con istanza da inviare entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per il compimento del 65° anno di età.
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