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Cessazioni dal servizio personale comparto scuola

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Per il personale docente, educativo ed Ata, il 10 gennaio 2003, scade il termine per la presentazione delle seguenti domande a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2003:

– di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio;
– di dimissioni volontarie dal servizio;

– di trattenimento in servizio a qualsiasi titolo, oltre il raggiungimento del 65° anno di età;

– dell’eventuale revoca delle suddette domande;

– di cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata in un precedente provvedimento di permanenza in servizio;

– di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione ai sensi del decreto 29 luglio 1997 del Ministro per la Funzione Pubblica (formulando un’unica istanza e nell’ipotesi che non sia possibile l’accettazione della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro, l’interessato resterà in servizio a tempo pieno).

Il personale interessato deve indirizzare le domande, di cui sopra, compresa l’eventuale revoca delle medesime, alla scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità) e, per conoscenza, al competente Centro Servizi Amministrativi.
La C.M. n. 129 del 12 dicembre 2002, che fornisce indicazioni operative per l’attuazione del D.M. 2 dicembre 2002 n. 127 sulle cessazioni dal servizio a decorrere dal 1/9/2003 e sul trattenimento in servizio non chiarisce se le domande indirizzate per conoscenza, al competente CSA, debbano essere trasmesse per via gerarchica cioè tramite scuola di servizio, come già disposto da alcuni CSA, ovvero direttamente e con quali modalità (a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero da presentare direttamente ovvero tramite posta prioritaria o altri mezzi).

In assenza di disposizioni ministeriali al riguardo, sembra più corretta quella di produrla per via gerarchica.

Tuttavia, gli interessati dovranno attenersi alle disposizioni che sicuramente saranno state già emanate in merito per ciascuna provincia di competenza dai CSA e trasmesse ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della relativa provincia per dare la massima diffusione tutto il personale interessato in servizio presso le proprie istituzioni scolastiche.

Cessazioni dal servizio dei dirigenti scolastici
I dirigenti scolastici devono trasmettere, entro il 10 gennaio 2003, le domande al competente Ufficio Scolastico regionale o nel caso di delega del Direttore generale del suddetto Ufficio al competente CSA relative alle seguenti fattispecie:

– trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età;
– cessazione prima della data finale fissata in un precedente provvedimento di permanenza in servizio.

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è regolamentata dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 35 del CCNL del 1° marzo 2002.
Il contratto della Dirigenza all’art. 28 indica le cause di cessazione del rapporto di lavoro ed in particolare all’art. 29 prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga automaticamente nei seguenti casi:

1) al compimento del 65° anno di età; tale cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione anagrafica, salvo che il dirigente, entro il 10/1/2003, non produca domanda di permanenza in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3, oppure in alternativa, del comma 5 dello stesso articolo, del D.L.vo n. 297/1994;
2) al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.


In questo caso la cessazione opera automaticamente senza preavviso, salvo che l’interessato, tre mesi prima del compimento del 40° anno, non chieda di permanere in servizio fino al 65° anno di età con la possibilità, al raggiungimento di tale limite di età, di fruire dell’eventuale ulteriore proroga di un biennio ai sensi del comma 5 dell’art. 509 del D.L.vo n. 297 del 16/4/1994.

Le dimissioni dal servizio sono presentate entro il termine fissato dall’art. 35, comma 2, del citato CCNL (termine di preavviso ridotto di un quarto). Pertanto, i dirigenti scolastici invieranno l’istanza di dimissioni volontarie corredata dalla dichiarazione dei servizi alla competente Direzione Scolastica Regionale o, in caso di delega, al competente CSA tre mesi prima della data di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro.

In questo caso l’Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l’eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
L’interessato ha facoltà di ritirare la predetta domanda entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

La nostra rassegna n. 8 del 20 dicembre 2002 ha pubblicato sull’argomento un’ampia guida con particolare riferimento ai requisiti per il trattamento pensionistico per anzianità e per vecchiaia.

Altresì sono stati formulati alcuni modelli di domande.