Con un avviso pubblicato poco fa sul sito Istanze on-line è stata disposta la proroga al 17 gennaio 2015 del termine finale, inizialmente fissato per il 15 gennaio 2015, per la presentazione, da parte del personale docente ed A.T.A, delle domande di collocamento a riposo avente decorrenza 1° settembre 2015.
Ricordiamo che il D.M. 886 del 1° dicembre 2014 trasmesso con Nota prot.n. 18851 dell’11 dicembre 2014 aveva stabilito che entro il 15 gennaio il personale docente e Ata avrebbe dovuto inviare le domande (e le eventuali revoche delle stesse) di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente e Ata che non abbia ancora raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.
Lo stringato comunicato riportato su Polis parla esclusivamente di “domande di collocamento a riposo avente decorrenza 1° settembre 2015”. Lo slittamento dei termini riguarderà anche le altre ipotesi, quindi anche le domande di trattenimento in servizio? Queste ultime, tra l’altro, non vanno trasmesse tramite Istanze on-line, ma in modalità cartacea.
“La proroga, seppur limitata, è stata doverosa – scrive la Flc Cgil – in considerazione dei malfunzionamenti del sistema online che hanno impedito agli interessati di riflettere con calma su un passaggio così importante della propria vita”.
“Sarebbe stato doveroso per il MIUR – aggiunge il sindacato – pubblicizzare anche la novità introdotta dalla legge di stabilità (legge 190/15) per il 2015 in merito alla eliminazione della penalizzazione dell’importo pensionistico in caso di pensione anticipata. La norma prevede che dal 2015 al 2017 non si applichi il comma 2 dell’articolo 6 della Riforma Fornero che prevedeva una penalizzazione percentuale sull’importo pensionistico per coloro che avessero raggiunto il requisito dell’anzianità di servizio prima dei 62 anni”.
Restano invariate le modalità di presentazione delle domande e i requisiti necessari per il collocamento a riposo, per i quali si rimanda alla precedente notizia.
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