Tra le varie indicazioni fornite dalla circolare 38646 del 7 dicembre relativa alle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017, il MIUR si occupa anche della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
A tale proposito, vengono fornite le seguenti indicazioni: è prevista la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con preavviso di 6 mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata:
1) per coloro che compiono 40 anni di contribuzione e possedevano i requisiti per diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
2) per le donne e gli uomini che hanno un’anzianità contributiva rispettivamente di 41 anni e 10 mesi e di 42 anni e 10 mesi entro il 31 agosto 2017.
Nei casi in cui l’amministrazione non dovesse avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente qualora abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni.
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