Le domande di pensione, riferite al personale della scuola che ha presentato domanda di cessazione dal 1° settembre 2015, dovranno essere presentate da parte degli iscritti utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Lo ha comunicato l’Inps con messaggio n. 4162 del 18 giugno 2015, indirizzato alle proprie sedi per fornire indicazioni in merito alla trasmissione dei dati necessari alla determinazione e al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico.
I dati necessari per la liquidazione ed il pagamento del trattamento pensionistico del personale del comparto scuola, compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico – pratici (I.T.P.) provenienti dagli Enti locali, che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2015, perverranno anche quest’anno, alle sedi territoriali dell’Istituto con la consueta trasmissione dei relativi flussi informatici.
Per il personale della scuola, che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2015, gli Uffici scolastici provinciali provvederanno ad inviare i dati con appositi flussi informatici secondo le scadenze (alcune sono già passate) di seguito riportate ed indipendentemente dalla tipologia della scuola:
Gli Uffici scolastici provinciali dovranno inviare alle rispettive sedi territoriali Inps, in concomitanza con la trasmissione informatica dei dati, i prospetti cartacei relativi alle pratiche inserite nel flusso.
Il flusso conterrà anche i dati del personale che ha trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale; per questi soggetti la lavorazione nel sistema sarà possibile solo dopo aver ricevuto il cartaceo con l’indicazione della percentuale di part-time da applicare.
La competenza alla lavorazione della pratica è attribuita alla sede provinciale dove è ubicata l’ultima sede di lavoro del pensionando. Pertanto, al fine di consentire l’individuazione dell’ultima scuola di appartenenza, il MIUR ha invitato gli istituti scolastici a trasmettere correttamente i dati richiesti e, in particolare, il CAP e il COP della scuola in modo da rispettare, nella generalità dei casi, il criterio di ripartizione individuato dall’Istituto.
Nei casi residuali ed eccezionali in cui il MIUR non possa fornire il dato relativo all’ultima scuola di riferimento, provvederà ad indicare l’USP di riferimento. Di conseguenza queste pratiche saranno indirizzate verso la Sede provinciale competente per la gestione degli USP.
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