Cessazioni Dirigenti scolastici, domande on-line entro il 28 febbraio

Mancano pochi giorni al termine, fissato dall’art. 12 del C.C.N.L. Area V sottoscritto il 15 luglio 2010, per presentare l’istanza di cessazione da parte dei Capi d’Istituto.

La modalità per la trasmissione dell’istanza è esclusivamente on-line, accedendo alla procedura web POLIS “istanze on line” (previa registrazione) disponibile sul sito internet del ministero (www.istruzione.it) entro il 28 febbraio 2016, secondo le indicazioni contenute nel D.M. 939 del 18 dicembre, nella successiva C.M. 40816 del 21 dicembre e nella nota 41637 del 30 dicembre 2015.

Riepiloghiamo i requisiti per andare in pensione:

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 (ante Legge Fornero)

Tutti coloro che hanno maturato i requisiti seguenti entro il 31 dicembre 2011 sono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva.

Quindi, il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2016 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.

In pratica, questi sono i requisiti necessari:

Vecchiaia

  • 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
  • 61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne

Anzianità

  • 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva

Quota

  • 60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
  • 61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96

Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Requisiti Legge Fornero

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2016, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2016, senza operare alcun arrotondamento.

È confermata anche per il 2016 la sospensione della penalizzazione per coloro che, pur avendo i requisiti del servizio, abbiano meno di 62 anni di età.

 

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Quarta e sesta salvaguardia

L’articolo 1, comma 264 della legge di stabilità prevede che il personale della scuola che ha ricevuto in ritardo dall’INPS la comunicazione di avere diritto al pensionamento a partire dal 1° settembre 2015, per effetto delle salvaguardie previste dalla legge 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e dalle legge 147 del 2014 (sesta salvaguardia), potrà accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche interessate dovranno consentire ai dirigenti scolastici e al personale del comparto scuola, beneficiari della suddetta salvaguardia, di presentare la domanda di cessazione in modalità cartacea al fine dell’inserimento al SIDI per la successiva convalida. La presentazione dell’istanza di cessazione è infatti adempimento necessario per la fruizione del diritto a pensione. Il collocamento a riposo avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio, ma comunque fatta salva la facoltà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2016.

Settima salvaguardia

L’articolo 1, comma 265 lettera d, della legge di stabilità prevede la possibilità di accesso al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero alla lavoratrici e ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave. I requisiti debbono essere maturati entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 201 del 2011. Le domande andranno presentate alle direzioni territoriali del lavoro entro il 1° marzo, secondo le regole valide per le precedenti salvaguardie.

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Lara La Gatta

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