Oggi, 21 ottobre, scade il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal servizio dal 1° settembre 2023.
La scadenza deve essere rispettata da chi intenda presentare domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Inoltre, la medesima scadenza deve essere osservata anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023.
Innanzitutto è necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate dagli Ambiti territoriali provinciali del MI o dalle Istituzioni scolastiche entro la data ultima del 12 gennaio 2023.
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 18 aprile 2023.
Alla nota di trasmissione del D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022, concernenet le cessazioni dal 1° settembre 2023, è allegata una tabella riassuntiva dei requisiti necessari per andare in pensione.
(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose, e i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)
*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.
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